Sono in arrivo nuove regole per la regolamentazione degli affitti brevi: ecco un approfondimento. 


Al via il conto alla rovescia per un cambiamento – importante – che interesserà migliaia di strutture sul territorio nazionale, B&B, affitta camere, case vacanza e strutture turistiche destinate ad affitti brevi e a contratti di locazioni turistiche.

Le modifiche saranno l’effetto dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 settembre 2024 con il quale il Ministero del Turismo ha comunicato l’entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN, Codice Identificativo Nazionale che attesti la conformità della struttura turistica e che dovrà essere esposto all’esterno dell’edificio nel quale è collocato l’appartamento, le stanze e su tutti gli annunci relativi ad esso.

Nuove regole affitti brevi: l’istituzione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive

L’istituzione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) è stata stabilita dal DL 145/2023 poi convertito nella Legge n.191/2023. Si tratta di uno strumento che permetterà di catalogare tutte le strutture ricettive non alberghiere quali bed and breakfast, case vacanza, affittacamere, agriturismi, campeggi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale e per la prima volta proverà ad restituire una immagine realistica, con numeri ufficiali, diffusione territoriale, posizioni, caratteristiche del vasto numero di realtà ricettive del nostro Paese.

Per ottenere il CIN, come fissato dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, il proprietario e/o l’imprenditore dovrà accedere al portale della Banca dati BDSR del Ministero del Turismo ed individuare la propria struttura, già inserita nel corso dell’estate dalle Regioni ed inviare l’apposita domanda in via telematica al Ministero del Turismo.

La domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura. Nel caso in cui il gestore non trovasse nell’elenco la propria struttura potrà prontamente effettuare la segnalazione attivando così le procedure di verifica per ottenere il CIN entro 30 giorni.

L’elenco completo di tutti i soggetti obbligati a richiedere il CIN è reperibile nell’elenco Faq del Ministero del Turismo. Insieme al CIN entreranno in vigore anche prescrizioni per dotarsi dei requisiti minimi di sicurezza indicati dalla Legge n.191/2023 sia nel caso in cui si tratti di locazioni per affitti brevi in forma imprenditoriale e che non imprenditoriale ed anche se avviate prima dell’entrata in vigore della Legge. Non sarà infatti possibile ottenere il CIN se non saranno stati accertati i requisiti minimi di sicurezza.

Novità regole affitti brevi: i requisiti e le eventuali sanzioni

Tutte le strutture dovranno essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti. Nella dotazione standard anche estintori portatili a norma di legge almeno uno ogni 200 m2 di pavimento, collocati in posizioni accessibili e ben visibili agli ospiti, in prossimità delle aree a maggior rischio.

Dovrà inoltre essere assicurato l’esodo sicuro degli occupanti e la presenza della segnaletica di sicurezza sia nelle aree comuni che nelle singole stanze. Per le strutture immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale si aggiunge l’obbligo della verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In questo caso i gestori dovranno anche essere in possesso della SCIA regolarmente depositata al Comune.

Sono previste multe salate per chi non si adeguerà alla normativa in vigore entro il 2 novembre p.v.

La mancanza di CIN prevedrà una multa da 800 a 8.000 euro in base alla grandezza dell’immobile, mentre la sua mancata esposizione una multa tra i 500 ed i 5.000 euro. Il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza potrà provocare una sanzione tra i 600 e i 6.000 euro per ogni singola violazione, mentre se viene accertato che si stia svolgendo una attività imprenditoriale senza aver provveduto alla redazione di una SCIA si rischia una multa tra i 2.000 e i 10.000 euro in base alle dimensioni della struttura.


Fonte: articolo di Rossella Angius