L’utilizzo di foto e video per documentare e promuovere le attività didattiche, le iniziative e gli eventi realizzati dalle scuole rientra tra le iniziative promozionali e divulgative di interesse e facoltà degli Istituti pubblici, ma deve necessariamente essere avvenire nel rispetto delle normative vigenti e della privacy degli alunni, nella maggior parte dei casi minori.

Minori che la scuola ha l’obbligo di non solo di formare ma anche di tutelare e proteggere.

Documentazione multimediale delle attività scolastiche: regole e limiti

Gli Istituti scolastici pubblici possono utilizzare foto e registrazioni video per documentare le attività scolastiche senza chiedere il consenso e l’autorizzazione delle famiglie solo se utilizzate per scopi didattici ed educativi e non rese pubbliche su canali digitali o in spazi aperti, come nel cortile della scuola.

L’utilizzo e la pubblicazione online e in spazi aperti di immagini e video riguardanti alunni, docenti e personale ATA nello svolgimento di tutte le attività, le iniziative e gli eventi didattici organizzati dalla scuola, all’interno e/o all’esterno dell’Istituto, richiede la preventiva autorizzazione al consenso da parte dei genitori, dei tutori o esercenti della responsabilità genitoriale degli studenti minori, degli alunni se maggiorenni e di tutti i soggetti ripresi.

Il consenso alla pubblicazione online sul sito istituzionale della scuola e/o in spazi pubblici all’interno dei plessi scolastici viene di norma richiesto alle famiglie degli studenti all’inizio dell’anno scolastico.

Per la documentazione di attività didattiche con foto e video finalizzata alla partecipazione a concorsi e gare che verrà inviata ad altre istituzioni scolastiche o alla stampa ed eventualmente pubblicata in rete, la scuola deve necessariamente chiedere la preventiva autorizzazione da parte dei genitori, che devono firmare un’apposita liberatoria con l’esatta descrizione delle modalità di utilizzo del materiale fotografico e filmico.

La stessa procedura vale nel caso di riprese da parte di fotografi: senza l’espresso consenso delle famiglie o degli stessi alunni maggiorenni non è possibile effettuare le riprese del singolo soggetto.

Le fotografie e i filmati video realizzati dai genitori durante i saggi scolastici, le recite e le gite non violano la privacy dei soggetti raffigurati solo se raccolte per fini personali e destinate alla visualizzazione in ambito familiare e amicale. L’eventuale pubblicazione sul web e sulle piattaforme social di immagini di altri minori diversi dai propri figli richiede, di norma, il previo consenso da parte dei genitori dei minori ripresi.

Conservazione della documentazione multimediale

La documentazione multimediale deve essere conservata esclusivamente negli archivi scolastici. È vietato il  possesso, l’archiviazione e la conservazione delle foto e dei video in formato digitale da parte di qualsiasi soggetto privato, sia esso docente, alunno o un membro del personale ATA.

Per evitare la violazione della privacy il dispositivo utilizzato per realizzare le immagini e le riprese video dovrebbe, di norma, essere di proprietà esclusiva dell’Istituto scolastico. È consigliato non utilizzare smartphone e device personali che consentono l’archiviazione del materiale delle foto e dei video.

 


Fonte: articolo di Martina Pietrograzia