La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25517 del 24 settembre 2024, ha ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza italiana: i dirigenti pubblici non hanno alcun diritto alla conservazione di uno specifico incarico.
In altre parole, l’attribuzione di una qualifica dirigenziale conferisce al funzionario un diritto all’incarico, ma non a una posizione particolare.
La questione analizzata dalla Corte coinvolgeva un dirigente medico della ASL, alla quale si affidava l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) del Lazio. Il mandato è terminato con l’entrata in vigore della legge regionale Lazio n. 4 del 2013, che ha comportato la soppressione dell’ASP e il trasferimento delle sue competenze alla Giunta regionale e al dipartimento di epidemiologia della ASL. La dirigente ha contestato la cessazione dell’incarico, sostenendo che non fosse stata fornita alcuna giustificazione valida per il mancato rinnovo del ruolo.
La cessazione dell’incarico e la riorganizzazione delle strutture pubbliche
Secondo la difesa della ricorrente, la cessazione del rapporto di lavoro si sarebbe verificata senza adeguate prove che giustificassero l’impossibilità di assegnarle un nuovo incarico. Tuttavia, la Corte ha ritenuto inammissibili le motivazioni del ricorso, sostenendo che non fossero state presentate critiche sufficienti alla decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già accertato che la ricorrente, una volta cessato l’incarico presso l’ASP, era tornata in servizio presso la ASL senza subire alcuna discriminazione, né tantomeno licenziamento.
La Corte ha inoltre sottolineato che la soppressione dell’ASP non è stata un provvedimento mirato a revocare singoli incarichi, ma faceva parte di una più ampia riorganizzazione del sistema sanitario regionale, mirata alla riduzione della spesa pubblica e al miglioramento dell’efficienza amministrativa. Il posto della dirigente risulta pertanto eliminato come parte di questa riorganizzazione, non per ragioni specifiche legate alla sua persona.
Una riforma legislativa per razionalizzare le risorse pubbliche
La legge regionale n. 4 del 2013 ha introdotto una serie di modifiche sostanziali all’organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche del Lazio. Tra le principali misure, si prevede il trasferimento delle funzioni dell’ASP alla Giunta regionale e al dipartimento di epidemiologia della ASL, con l’obiettivo di evitare duplicazioni di competenze e ottimizzare l’uso delle risorse. Questo cambiamento ha comportato anche la cessazione di tutti gli organi dell’ASP, tra cui la posizione di Direttore Generale, conservando temporaneamente in carica solo il Collegio dei Revisori.
In questo contesto, la Corte di Cassazione ha confermato che non esiste alcun diritto per i dirigenti pubblici a mantenere un incarico specifico, in linea con i principi generali del diritto del lavoro pubblico. In caso di riorganizzazioni o soppressioni di enti, i dirigenti non possono rivendicare la permanenza nel posto precedentemente ricoperto, poiché la loro qualifica dirigenziale li rende idonei a coprire vari incarichi senza vincoli legati a un determinato ruolo.
I dirigenti pubblici non hanno il diritto “automatico” alla conservazione degli incarichi: le implicazioni della Sentenza
Con questa decisione, la Cassazione ha chiarito che la risoluzione dei rapporti di lavoro dirigenziale avviene in base ai principi generali di diritto civile, tra cui quello dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Quando l’incarico diventa impraticabile a causa di cambiamenti normativi o riorganizzazioni strutturali, il contratto di lavoro può essere legittimamente risolto. Questo non configura una revoca dell’incarico, ma piuttosto una conseguenza naturale del venir meno della struttura amministrativa a cui era legato.
In conclusione, la decisione della Corte riafferma l’orientamento già consolidato secondo cui i dirigenti pubblici non hanno diritto a conservare incarichi specifici, ma solo alla possibilità di ricoprire ruoli dirigenziali nell’ambito della pubblica amministrazione.