Con il recente parere di funzione consultiva dell’Anac 34 bis/2024 l’Autorità fornisce alcune delucidazioni sull’applicazione delle disposizioni del nuovo Codice Appalti in materia di coperture assicurative dei dipendenti.
In questo documento l’Autorità Nazionale Anticorruzione si trova a dover affrontare un importante dubbio interpretativo riguardante le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, che regola le polizze assicurative per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche impegnati in specifiche attività.
In particolare, il tema è stato sollevato da una società che ha richiesto chiarimenti sull’obbligo, per le stazioni appaltanti, di stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità per “colpa grave” dei propri dipendenti.
La richiesta di chiarimento si basa su riferimenti normativi chiave, inclusi l’articolo 2, comma 4 e l’articolo 45, comma 7, lettera c) del Codice. Inoltre, la società ha citato pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e una delibera della Corte dei conti, per stabilire un contesto normativo chiaro.
L’Anac su nuovo Codice Appalti e coperture assicurative dei dipendenti
Nel fornire una risposta a questa richiesta, è importante richiamare l’articolo 2 del decreto legislativo, che sottolinea come il principio della fiducia incoraggi l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, soprattutto nelle valutazioni e nelle scelte riguardanti l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni. La Corte dei conti ha, dal canto suo, riaffermato che la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici comporta una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale solo in casi eccezionali, e solo quando esistono normative specifiche che impongono tale obbligo.
Secondo la Corte, la copertura assicurativa è giustificata in situazioni in cui il decreto legislativo n. 36/2023 prevede esplicitamente l’obbligo per l’amministrazione di stipulare polizze assicurative, inclusi gli aspetti relativi alla verifica della progettazione, che devono essere coperti obbligatoriamente.
Pertanto, per quanto riguarda le figure tecniche coinvolte nelle attività previste dall’Allegato I.10 del Codice, si ritiene che la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale possa essere a carico dell’amministrazione. Questo è in linea con quanto stabilito dall’articolo 45 del Codice, in relazione a situazioni di obbligo previste dal decreto legislativo.
Infine, l’ANAC conclude che, in base a quanto indicato dall’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023, le amministrazioni hanno comunque la facoltà di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile del personale, anche al di fuori dei casi di assicurazione obbligatoria, a condizione che venga effettuata una valutazione dei rischi e si disponga di una copertura finanziaria adeguata nel bilancio. Questo approccio consente di affrontare le esigenze di protezione in modo responsabile e sostenibile, rispondendo così a necessità operative e normative.
In sintesi, la questione delle polizze assicurative per i dipendenti pubblici rimane un tema complesso, che richiede un attento esame delle normative vigenti e delle specifiche esigenze delle amministrazioni coinvolte.