I chiarimenti arrivano da una recente sentenza della Corte dei Conti del Veneto: gli incarichi per gli amministratori locali nelle società partecipate devono essere senza alcun compenso, quindi “gratis”.


La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto, con la deliberazione n. 300/2024/PAR, ha infatti ribadito che gli amministratori locali che ricoprono incarichi negli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dagli enti locali non possono percepire compensi per tali ruoli. Questa precisazione si basa sull’art. 1, comma 718, della legge 296/2006, che stabilisce la gratuità di questi incarichi, a prescindere dal fatto che la nomina a consigliere comunale sia avvenuta prima o dopo l’assunzione dell’incarico societario.

Il contesto normativo

La normativa di riferimento, ovvero il sopra citato art. 1, comma 718, della legge 296 del 2006, chiarisce che l’assunzione di incarichi amministrativi in società partecipate da amministratori locali non dà diritto ad alcun emolumento. Il termine “assunzione”, secondo la Corte dei conti del Veneto, deve essere interpretato in modo ampio, includendo incarichi ricevuti sia prima che dopo l’elezione politica. Questa interpretazione evita che si aggiri la finalità della norma: ridurre la spesa pubblica e contenere i costi degli apparati di governo.

La disposizione trova inoltre riscontro in altre norme orientate al contenimento dei costi, come l’art. 5 del D.L. 78/2010, e si inserisce in una più ampia visione di riduzione delle spese pubbliche. Il principio della gratuità degli incarichi, infatti, mira a prevenire il cumulo di compensi per coloro che già rivestono cariche elettive, contribuendo così alla razionalizzazione delle risorse economiche pubbliche.

Incarichi “gratis” per gli amministratori locali nelle società partecipate

Secondo la deliberazione, la parola “assunzione” va intesa in senso ampio e non limitato al momento dell’attribuzione formale dell’incarico. Anche se la nomina a consigliere comunale avviene successivamente all’assunzione di un ruolo in una società partecipata, l’incarico resta comunque gratuito. La Corte dei conti del Veneto sottolinea come un’interpretazione diversa rischierebbe di vanificare l’obiettivo principale della legge, che è il controllo della spesa pubblica.

Anche diverse altre sentenze supportano questa interpretazione. Infatti, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza precedente (Corte dei conti, Sezione autonomie), la gratuità dell’incarico si applica sia che l’incarico venga assunto prima o dopo l’elezione politica. Questo garantisce una coerenza normativa e una tutela della spesa pubblica nel corso dell’esercizio del mandato politico.

La Corte Costituzionale e l’equilibrio tra stabilità contrattuale e norme sopravvenute

Infine, un aspetto rilevante riguarda l’eventuale conflitto tra stabilità dei contratti già in essere e nuove norme che impongono la gratuità degli incarichi. A tal proposito, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che il legislatore ha il diritto di modificare i rapporti giuridici in corso, anche se questi riguardano diritti soggettivi consolidati, purché tale intervento non sia irrazionale o arbitrario. Nel caso specifico, la Corte dei conti sottolinea che la normativa sulla gratuità degli incarichi è in vigore da tempo, e quindi chi ricopre ruoli amministrativi nelle società partecipate è consapevole della sua esistenza e degli obblighi che essa comporta.

Le conclusioni dei giudici contabili

In sintesi, la deliberazione n. 300/2024/PAR della Corte dei conti del Veneto conferma l’interpretazione restrittiva sulla gratuità degli incarichi per gli amministratori locali nelle società partecipate, rafforzando il principio di contenimento della spesa pubblica. La norma si applica anche a chi viene eletto a una carica politica dopo aver assunto incarichi amministrativi in una società di capitali partecipata, garantendo così una gestione più trasparente e sostenibile delle risorse pubbliche.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.