Un recente provvedimento del Garante della Privacy sanziona la città di Treviso per errori nella gestione della tutela dei dati personali dei propri sistemi di sicurezza quali telecamere e droni.


Siamo sempre più abituati a vedere spuntare, nelle aree cittadine ma anche nei luoghi più isolati, telecamere di sicurezza a prevenzione dei furti ma anche a presidio di semafori, incroci pericolosi, monumenti a zone di valore architettonico o ambientale, per proteggerle.

Ultima frontiera del controllo del territorio può essere rappresentata dai Droni, piccoli robot volanti attrezzati anch’essi di sensori e telecamere con altissima risoluzione e possibilità di volare davvero ‘dentro’ le necessità. Questa deve essere sembrata una buona idea al comune di Treviso, che aveva avviato un progetto sperimentale per la vigilanza cittadina, sul quale però si è abbattuta come una mannaia la recente sentenza del Garante della Privacy, per esattezza  il provvedimento n. 10050298 del 4 luglio 2024.

Telecamere e droni di sicurezza: Treviso sanzionata per errori nella gestione privacy

Innanzitutto il pronunciamento richiama la necessità anche per le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, di interpellare sempre il garante in caso di installazioni o avvio di progetti come quello in essere, prima di attivare iniziative sulla sicurezza con applicazioni che agevolano la comunicazione dei cittadini con le forze di polizia. Inoltre avanza perplessità circa il ruolo specifico di ‘polizia giudiziaria’ che sarebbe svolto dagli agenti di polizia locale nel frangente di individuazione e lotta alla criminalità, specificando che “le operazioni di polizia giudiziaria da parte della Polizia locale, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Proprio a questo proposito infatti, si legge nel pronunciamento del Garante ”le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale, l’art. 5, comma 1, lett. c), della l. 7 marzo 1986, n. 65 prevede che “il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche […] funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza”,

Proprio su questa mancanza di competenza delle polizia locale in materia, si innesca la mancanza di titolarità del corpo di polizia locale a trattare dati sensibili di persone eventualmente denunciate, coinvolte in atti illeciti, segnalate da altri cittadini o colte in flagranza di reato.

Ad aggravare la posizione dell’Ente locale, anche la mancata stipula di un accordo sulla protezione dei dati personali con il fornitore della App che si stava utilizzando e, quale responsabile del trattamento.  Ben 7 le infrazioni e gli errori formali e procedurali contestati al Comune di Treviso, per i quali è stata commutata una sanzione pecuniaria  di euro 7.000 (settemila) a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni indicate.

Il testo del provvedimento

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di Rossella Angius