Sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo le domande di partecipazione a tutti i concorsi pubblici indetti dalla Pubblica Amministrazione finalizzati all’assunzione di personale, anche a tempo determinato.


Questo il parere dell’Agenzia delle Entrate esposto nella risposta all’interpello presentato da un Ministero per la presentazione di proposte progettuali, da finanziare nell’ambito del Pnrr. Ecco nel dettaglio quando si applica l’esenzione dal pagamento del tributo e i relativi casi di esclusione individuati dall’Agenzia fiscale.

Esenti da bollo le domande di partecipazione ai concorsi pubblici: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta all’interpello n.177 del 29 agosto 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo le domande di partecipazione a tutti i concorsi indetti da una Pubblica Amministrazione per l’assunzione in servizio, anche temporanea, di personale dipendente.

Il parere espresso dall’Agenzia trova il suo fondamento giuridico nell’art. 1 della legge n.370 del 23 agosto 1988, richiamata più volte all’interno del documento. La disposizione estende l’esenzione anche a tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione, compresa l’autentica della sottoscrizione.

Casi di esclusione dall’esenzione

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, secondo quanto stabilito nella parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 197, non sono esenti dal pagamento del tributole istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, […] tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”. Nello specifico, l’art. 3 della richiamata norma prevede il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro per ogni foglio delle suddette istanze.

Nella risposta all’interpello presentato da un Ministero per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito del Pnrr, L’Agenzia ha inoltre sottolineato che sono escluse dall’esenzione anche le domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale. Dall’interpretazione delle norme in materia non risulta alcun elemento idoneo a  giustificare  un’estensione  dell’esenzione a queste istanze non finalizzate ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni.

Il documento completo

Il testo della riposta ad interpello n. 177/2024 è consultabile e scaricabile in pdf cliccando qui: Interpello Agenzia delle Entrate n.177 del 29 agosto 2024


Fonte: articolo di Martina Pietrograzia