Vediamo nel dettaglio che cos’è e quando si configura il reato di stalking condominiale e in quali casi e specifiche condizioni è possibile utilizzare impianti di videosorveglianza esterna che riprendono anche gli spazi pubblici.
La convivenza condominiale, si sa, può rappresentare un terreno fertile per la nascita di liti, intolleranze, incomprensioni e conflitti che, nei casi più gravi, possono pregiudicare in modo definitivo i rapporti di vicinato con alcuni condomini. Se i contrasti sfociano in continui comportamenti e atti molesti, persecutori e minacciosi che condizionano le abitudini di vita della vittima e creano uno stato di ansia e di paura si configura il reato di stalking condominiale, penalmente rilevante. Il Garante della privacy con un recente provvedimento, ha riconosciuto alle vittime di stalking condominiale il diritto di installare e utilizzare telecamere di videosorveglianza che riprendono anche parte degli spazi comuni.
Il reato di Stalking: che cos’è e quando si configura
Nell’immaginario comune il termine stalking è normalmente associato a molestie e comportamenti problematici legati alla sfera strettamente personale, affettiva e sentimentale degli individui. Ma nella realtà quotidiana, un’elevata percentuale di reati che rientrano in questa fattispecie si verificano nei più disparati contesti della vita sociale. Tra questi, il condominio dove la contiguità abitativa, le frequenti occasioni di incontro e la stretta vicinanza possono generare contrasti, liti e rancori in grado di pregiudicare i rapporti di vicinato e la convivenza civile.
Il reato di atti persecutori o stalking è disciplinato dall’ art. 612-bis del Codice Penale e si configura quando “chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Gli elementi oggettivi che caratterizzano il reato sono i seguenti:
- comportamenti minacciosi o molesti che provocano nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità o per quella dei propri cari o, in alternativa, la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita
- la condotta minacciosa è reiterata nel tempo. Nello specifico è importante sottolineare che la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che il reato di stalking si configura anche in presenza di due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612 bis c.p., ripetute in un arco di tempo anche molto ristretto
Il reato di stalking non è in nessun modo circoscritto alla sfera affettiva e sentimentale: l’esistenza di una relazione affettiva o familiare costituisce un’aggravante della fattispecie e non la condotta tipica del reato.
Un vicino di casa può dunque mettere in atto comportamenti molesti, minacciosi e persecutori come quelli descritti dalla norma presa in esame che pregiudicano la vita della vittima e la normale convivenza e che dunque configurano il reato di stalking che, in questo caso, è di tipo condominiale. Tra queste condotte rientrano ad esempio le minacce e le aggressioni fisiche e verbali, l’impedimento del passaggio e dell’accesso a luoghi comuni come l’ascensore e il cortile, atti di vandalismo e di furto della corrispondenza postale o di altri beni.
Stalking condominiale: il Garante dice sì alla videosorveglianza degli spazi comuni
In un provvedimento recente, il Garante della protezione dei dati personali ha riconosciuto alle vittime di stalking condominiale il diritto di utilizzare telecamere di videosorveglianza che riprendono una parte degli spazi comuni e pubblici. Nello specifico il provvedimento del 6 giugno emesso dall’Autorità prevede la possibilità per le vittime di stalking condominiale di installare sistemi di videosorveglianza che riprendono in modo continuo anche aree pubbliche prossime al proprio domicilio e alle sue pertinenze. Lo scopo della ripresa video è quello di tutelare la sicurezza della vittima ed assicurare una protezione efficace, documentare gli atti e comportamenti nocivi e non, da ultimo, scoraggiare la loro commissione. Per poter installare ed utilizzare le telecamere è necessario essere vittime di stalking condominiale: le minacce, i comportamenti persecutori e le condotte di stalking che rientrano in quelle descritte dall’art. art. 612-bis del c.p. devo essere state denunciate presso le autorità competenti.
Le riprese possono interessare non solo delle aree esterne inerenti alla proprietà e alle relative pertinenze ma anche quelle che si trovano in prossimità di queste. “Non è comunque mai ammissibile la ripresa di spazi pubblici o comuni che non hanno un immediato collegamento con le aree di pertinenza o che sono di pertinenza di terzi”.
Per un approfondimento sul tema della normativa in vigore in tema di videosorveglianza e della protezione dei dati personali consigliamo di consultare il vadevecum realizzato dal Garante della Privacy disponibile cliccando su questo link: FAQ del Garante della Privacy
Fonte: articolo di Martina Pietrograzia