Ecco cosa fare in caso di rumori molesti in condominio causato dai cani e come verificare se ci siano maltrattamenti all’indirizzo degli animali domestici da parte dei padroni.


Seppure l’Estate stia volgendo al termine, le temperature continuano ad essere piuttosto elevate, anche di notte. Così i vetri delle finestre aperte ci espongono a schiamazzi e rumori domestici e spesso all’abbaiare senza sosta del cane del vicino, a tutte le ore del giorno e della notte. Un incubo. Cosa possiamo fare in questa situazione?

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Cani e rumori molesti, primo step: contattare l’amministratore di condominio

Innanzitutto si può contattare l’amministratore del condominio e verificare se il regolamento di condominio rechi restrizioni particolari e regole legate agli orari di ‘silenzio’ e al disturbo della quiete. Se non vi sono regole particolari si può verificare presso il proprio comune di appartenenza se sia in vigore un qualche regolamento amministrativo che contenga norme di riferimento atte a garantire il diritto per ogni cittadino alla ‘quiete pubblica’.

Il diritto alla tranquillità inteso come diritto a non subire immissioni rumorose intollerabili può trovare disciplinamento nel regolamento di polizia locale, regolamento delle attività produttive e oppure anche semplicemente atti di indirizzo di consiglio comunale o delibere di giunta e in genere. Laddove vengano rilevate delle attività potenzialmente lesive del diritto alla quiete, ogni singola Amministrazione potrà andare ad individuare le sanzioni conseguenti.

Il codice civile prevede una norma generica, non in tema specifico, l’art. 2043, che consente a chiunque di chiedere il risarcimento dei danni per “fatto illecito”, cioè per comportamenti  di terze parti. In aggiunta ossia in caso di rumori provenienti dall’abbaiare senza sosta è applicabile l’art. 844 del codice civile, secondo il quale esiste un limite di tolleranza dei rumori oltre alla possibilità di misurarne i decibel con un fonometro utilizzato dalla Polizia Municipale anche se senza una misurazione tecnica, semplicemente servendosi di registrazioni audio o video, oppure avvalendosi di testimoni, si può provare la gravità della situazione.

Secondo step: segnalazioni alle forze dell’ordine

Livello successivo è il riferimento all’art. 659 nel Codice penale. Si tratta di contattare le forze dell’ordine per gli “strepiti degli animali“ e redigere una vera e propria denuncia dall’esito della quale il proprietario del cane  potrebbe rischiare addirittura l’arresto fino a 3 mesi ed il pagamento di un’ammenda fino a 309 euro poiché la norma sanziona, nello specifico, il comportamento del proprietario del cane che non impedisce all’animale di disturbare.

Anche lart. 659 del codice penale fa riferimento a tempi di riposo e rumori molesti recita infatti “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”.

Terzo step: verificare se il padrone dell’animale lo maltratta

Attenzione però, un cane che abbaia e piange continuamente, può nascondere una situazione di maltrattamenti o mancanza di cura. In questo caso oltre ad aver diritto di contattare le forze dell’ordine, scatta anche il dovere civico di segnalare abusi e maltrattamenti rivolgendosi ai servizi veterinari locali e alla ASL, indicando un possibile e presunto reato, meglio se documentando  per quanto possibile, senza ledere la privacy altrui, ma solo preoccupandosi del povero animale.

In questo caso, una volta accertata l’azione illecita, il proprietario rischia dai 3 ai 18 mesi di carcere ed una multa che oscilla tra i 5mila e i 30mila euro, il cucciolo potrà avere una procedura di sottrazione coatta al padrone e di affido ad una famiglia che lo amerà e rispetterà come essere vivente.


Fonte: articolo di Rossella Angius