A giungere a queste conclusioni è il TAR della Puglia, con la sentenza 873/2024: è vietato l’accesso alle dichiarazioni che i dipendenti hanno effettuato durante i controlli dell’Ispettorato del Lavoro.


Nel caso esaminato il richiedente ha visto respinta la sua richiesta di accesso ai verbali di un’ispezione del lavoro. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha stabilito che, in assenza di provvedimenti sanzionatori nei confronti del datore di lavoro pubblico o privato prevale il diritto alla riservatezza dei dipendenti che hanno rilasciato dichiarazioni durante l’ispezione.

La controversia

A seguito di un controllo da parte dell’Ispettorato del Lavoro di Lecce, il datore di lavoro infatti aveva richiesto di poter consultare i verbali redatti dagli ispettori, in particolare le dichiarazioni rese dai propri dipendenti. L’obiettivo era quello di potersi difendere in caso di eventuali contestazioni o sanzioni. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la richiesta fosse prematura, ooiché il procedimento ispettivo non si era ancora concluso e non erano state adottate misure sanzionatorie.

Il bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di difesa

La sentenza del TAR di Lecce pone in evidenza un delicato equilibrio tra due principi fondamentali: il diritto alla privacy dei lavoratori e il diritto del datore di lavoro a difendere i propri interessi.

  • Tutela della privacy dei dipendenti:
    • dichiarazioni spontanee: i lavoratori, durante un’ispezione del lavoro, possono fornire informazioni sensibili e personali in modo del tutto spontaneo. Queste dichiarazioni possono riguardare condizioni di lavoro, orari, retribuzioni e altro;
    • ritorsioni: se il datore di lavoro venisse a conoscenza di queste dichiarazioni, potrebbe esercitare ritorsioni nei confronti del dipendente, ad esempio attraverso licenziamenti, trasferimenti o mobbing. La possibilità di ritorsioni scoraggerebbe i lavoratori a collaborare con gli ispettori, pregiudicando così l’efficacia dei controlli.
  • Diritto di difesa del datore di lavoro:
    • accesso alle prove: il datore di lavoro potrebbe avere interesse a conoscere il contenuto dei verbali per potersi difendere in caso di contestazioni o sanzioni;
    • contraddittorio: l’accesso ai verbali potrebbe consentire al datore di lavoro di esercitare il diritto di difesa in modo più efficace, fornendo una visione completa della situazione.

Nessun accesso alle dichiarazioni dei dipendenti all’Ispettorato del Lavoro

Il Tribunale, nel bilanciare questi due interessi contrapposti, ha privilegiato la tutela della privacy dei dipendenti. La motivazione di questa scelta può essere riassunta nei seguenti punti:

  • assenza di provvedimenti sanzionatori: finché non è stata emessa alcuna sanzione nei confronti del datore di lavoro, non sussiste un interesse concreto e attuale a conoscere il contenuto dei verbali;
  • prevalenza del diritto alla riservatezza: in assenza di un interesse specifico e concreto prevale il diritto alla riservatezza dei dipendenti, che hanno il diritto di tutelare la propria posizione senza temere ritorsioni;
  • necessità di garantire la collaborazione dei lavoratori: la tutela della privacy è fondamentale per incentivare i lavoratori a collaborare con gli ispettori del lavoro, fornendo informazioni utili per accertare eventuali violazioni delle norme.

La tutela della privacy dei dipendenti rappresenta un principio fondamentale del diritto del lavoro. La sentenza del TAR di Lecce conferma l’importanza di questo principio e offre un punto di riferimento per interpretare la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.