Lo afferma una recente deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia: la contrattazione decentrata tardiva blocca il pagamento del salario accessorio.


La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 198/2024, ha stabilito che una contrattazione decentrata conclusa dopo il 31 dicembre dell’anno di riferimento non consente il pagamento del salario accessorio legato al raggiungimento degli obiettivi programmati. Questo principio, già chiarito dalla giurisprudenza contabile, impone una rigorosa osservanza delle tempistiche per evitare che il processo di contrattazione possa essere posticipato senza conseguenze.

Il quadro normativo

Per comprendere appieno la decisione, è necessario esaminare il contesto normativo, in particolare il capitolo 5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. Le regole qui contenute disciplinano la registrazione dell’impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, con particolare riferimento all’imputazione degli impegni per spese di personale.

Il paragrafo 5.2, lettera a), evidenzia che, in caso di ordinario e tempestivo completamento delle procedure amministrative e contrattuali, le spese per il trattamento accessorio e premiante devono essere stanziate e impegnate nell’esercizio di riferimento. Tuttavia, se il contratto collettivo decentrato non viene sottoscritto entro la fine dell’anno, le risorse destinate al fondo vincolato confluiscono nel risultato di amministrazione, senza possibilità di essere impegnate.

La gestione delle risorse decentrate

La corretta gestione delle risorse decentrate prevede tre fasi obbligatorie:

  1. individuazione delle risorse in bilancio: stabilire le risorse stabili e variabili che finanzieranno il fondo;
  2. costituzione del fondo: attraverso un atto gestionale certificato dall’organo di revisione;
  3. sottoscrizione del contratto decentrato annuale: costituisce il titolo giuridico per l’impegno delle risorse e il pagamento del salario accessorio.

Solo con il completamento di queste fasi è possibile procedere all’impegno e alla liquidazione delle risorse secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

Niente salario accessorio se la contrattazione decentrata è tardiva

Il Comune di riferimento ha sollevato la questione sulla possibilità di firmare la contrattazione integrativa per il fondo 2023 nel 2024. La Corte dei conti ha ribadito che la cosiddetta “contrattazione tardiva“, ovvero la firma di accordi nell’anno successivo a quello di riferimento, non è ammessa. Questa prassi è considerata illegittima poiché mina il principio di programmazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie dell’ente.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che la contrattazione deve avvenire tempestivamente, preferibilmente all’inizio dell’esercizio, per stabilire le regole di corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività. La mancata o tardiva sottoscrizione del contratto compromette l’efficacia della programmazione dell’ente e, di conseguenza, la possibilità di erogare il salario accessorio.

Questa decisione della Corte dei conti ribadisce l’importanza di rispettare le scadenze nel processo di contrattazione decentrata, al fine di garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse pubbliche. La contrattazione tardiva, oltre a essere considerata non conforme, rischia di compromettere gli obiettivi dell’ente, invalidando il legame tra la performance dei dipendenti e la loro remunerazione accessoria.

Il testo della deliberazione

Qui il documento completo.