Vediamo come cambia l’assegno divorzile con le nuove sentenze, che tracciano regole più precise.
L’assegno di divorzio è diverso dall’assegno di mantenimento che la legge riconosce al coniuge separato e divorziato, nonché ai figli per far fronte alle loro necessità primarie.
La legge italiana stabilisce che gli assegni di mantenimento debbano essere riconosciuti a soggetti che si trovano in stato di necessità, nel rispetto del principio di solidarietà sancito a livello costituzionale. L’assegno di mantenimento, cioè l’obbligo di uno dei due coniugi di corrispondere periodicamente all’altro un contributo economico, trae origine dall’impegno assunto legalmente con il matrimonio e prende avvio a seguito della separazione legale e poi alla pronuncia di divorzio per il coniuge separato.
Diversamente l’assegno divorzile origina dalla norma indicata nell’art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio (L. 898/1970). Questo articolo di legge stabilisce che il Tribunale, con la medesima sentenza nella quale dispone lo scioglimento del matrimonio, può stabilire l’obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le basi sulle quali viene stabilito il diritto a percepire l’assegno divorzile e l’importo sono una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi; un’adeguata e approfondita verifica circa i mezzi economici del richiedente per valutarne adeguatezza ed eventuale assenza, impossibilità, per ragioni oggettive; inoltre sarà necessario un accertamento delle cause della sperequazione tra i coniugi.
La decisione del Tribunale deve tenere quindi conto, come specificato “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
Assegno divorzile: sentenze che ne specificano l’importo
A norma del comma 8 l’assegno può inoltre essere corrisposto anche una tantum, cioè solo una volta. In questo caso, non è possibile poi chiedere in futuro ulteriori somme. Proprio perché la legge è generica e piuttosto vaga, ai fini della determinazione dell’importo e del diritto a percepire questa tipologia di sostegno, la norma viene letta e integrata alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali date dalla Corte di Cassazione nel corso del tempo.
Due i pronunciamenti in questo caldo agosto di certo influenzeranno la futura disciplina dello strumento economico, vediamoli insieme.
La Cassazione con ordinanza n. 21955 del 5 agosto 2024 ha stabilito che la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno previsto dall’art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e nello specifico, con matrimoni ‘lampo’ durati meno di un anno come quello oggetto della sentenza, anche sul riconoscimento dell’assegno divorzile, che viene negato “nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi”.
Altra sentenza importante, di cui tenere traccia è quella della Corte di Cassazione ordinanza n. 23083 del 26 agosto 2024 . Questo pronunciamento ha confermato il diritto all’assegno divorzile per l’ex coniuge che ha fatto delle importanti rinunce professionali e di carriera per dedicarsi alla famiglia.
La sentenza ha per oggetto l’unione e poi il divorzio di una giovane coppia di veterinari sposatisi negli anni ’90. L’avvio di un importante business autonomo, una clinica veterinaria propria, aveva coinciso con la concorde scelta della moglie di concentrarsi invece sulla famiglia che intanto cresceva oltre al supporto e sostegno alla carriera del coniuge.
L’ex marito, divenuto importante manager con ampio patrimonio, aveva presentato ricorso contro la sentenza che lo obbligava a versare 800 euro mensili alla ex. I giudici hanno invece respinto il suo ricorso sottolineando nel corpo della sentenza l’importanza della funzione, oltre a quella assistenziale, anche compensativa dell’assegno. La funzione, cioè, di restituire, almeno in piccola parte, rinunce e squilibri avvenuti durante il matrimonio, che spesso sono anche tra le cause che lo hanno portato a finire.
Fonte: articolo di Rossella Angius