L’analisi dell’Avvocato Maurizio Lucca sulle conseguenze erariali di un’errata notifica di un avviso di accertamento fiscale.
La sez. giur. del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, della Corte dei Conti, con la sentenza n. 25 del 19 agosto 2024, condanna due messi per un’errata notifica di un avviso di accertamento fiscale, con obbligo di rifondere il soggetto impositore del danno causato.
La sentenza si sofferma sulle procedure di notifica, sulla determinazione del danno, in relazione alle capacità dei singoli messi, nonché all’apporto del soggetto impositore, al quale sono state imputate responsabilità a sostegno del potere riduttivo del danno, rilevando, tuttavia, che se anche l’attività di notifica non sia complessa si rende sempre necessario svolgere le visure camerali (oltre alle dovute verifiche) dove la mancanza di queste (condotta omissiva) espone l’agente a sicura colpa grave.
Conseguenze erariali di un’errata notifica: il caso
Nella sua essenzialità l’addebito (risarcitorio in parti diverse, in funzione delle singole responsabilità, contributo/condotta causale emerso in sede istruttoria) [1] mosso dalla procura erariale, nei confronti dei due messi comunali, a titolo di colpa grave per non aver rispettato le modalità di notifica “a mani” presso l’ultima residenza conosciuta del debitore, ritenendo (erroneamente) sussistente un’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, ai sensi dell’art. 60, Notificazioni, comma. 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/197 («quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione»), attestando, nella relata di notifica, l’assenza di reperibilità, aggiungendo che «da informazioni assunte sul posto, risulta trasferito/sconosciuto pur mantenendo la residenza in questo Comune, come attesta l’allegata certificazione anagrafica».
Seguiva, a seguito del cambio di indirizzo, ingiunzione fiscale ritualmente impugnata dal debitore, eccependo in via principale la nullità e/o l’inesistenza della notifica dell’atto presupposto, dimostrando (nel contenzioso tributario) di avere la sede della ditta individuale nel Comune, con conseguente accoglimento del ricorso.
In termini brevi, si dichiarava l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, dimostrando che la procedura di irreperibilità era errata (priva dei presupposti di legge), con l’omissione (grave negligenza) di ogni necessaria e verifica prevista dalla legge, e, pertanto, senza margini di discrezionalità (c.d. doverosità): «le necessarie ricerche in ordine agli ulteriori possibili recapiti del debitore all’interno del Comune dell’ultima residenza conosciuta».
La dichiarata nullità derivata, della cartella di pagamento veniva, altresì, confermata in Commissione Tributaria di II grado, con rigetto in Cass, sez. tributaria, donde il danno erariale, eziologicamente riconducibile alla condotta omissiva, rappresentata dalla «massima leggerezza funzionale» non avendo «effettuato una verifica semplice ed elementare: vale a dire, acquisire una visura camerale e constatare che il signor OMISSIS, all’epoca della notifica, fosse titolare della ditta individuale … nel Comune»: una prassi contra legem (ritenuta dalla difesa corretta all’epoca dei fatti, anche in relazione alla carenza di informazioni fornite ai convenuti).
Conseguenze erariali errata notifica: aspetti di inquadramento
Sull’eccepita prescrizione, la Corte evidenzia subito che la prescrizione decorre dal giudicato definitivo: solo in questo momento è divenuto certo ed irreversibile il danno erariale e, di conseguenza, configurabile l’interesse ad agire della Procura contabile.
Ciò posto, la norma di riferimento distingue due ipotesi:
- della “irreperibilità relativa” (ex 140 c.p.c., disposizione la cui applicazione non è esclusa dall’art. 60, c. 1, lett. f), del cit. n. 600/1973), che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell’atto[2];
- della “irreperibilità assoluta” (ex 60, c. 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973) che presuppone l’accertamento della mancanza di alcun recapito del soggetto notificatario (“abitazione, ufficio, azienda”) nel territorio comunale, con conseguente affissione all’albo comunale dell’avviso di deposito per otto giorni (diversamente, l’art. 143 del c.p.c. fa unicamente riferimento alla mancata conoscenza della residenza, dimora o domicilio del destinatario e richiede la pubblicazione all’albo pretorio per venti giorni), caratterizzandosi per essere estremamente semplificata rispetto sia alla procedura di notifica, di cui all’art. 143 del c.p.c., oggettivamente meno garantista per il contribuente, che deve perciò risultare ancorata ad una puntuale ed attenta verifica dei presupposti legittimanti individuati dalla disposizione di legge;
- l’art. 148 del c.p.c. individua gli elementi essenziali ed imprescindibili che deve contenere la relazione di notifica, con precisazione delle operazioni compiute dal notificatore («L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario»).
Attività istruttorie
In presenza di una notifica per “irreperibilità assoluta”, il messo notificatore (o l’ufficiale giudiziario) deve svolgere un’attività istruttoria specifica (non complessa ma esigibile anche da profili con mansioni semplici), che consiste nell’accertamento (attività concreta, con onere probatorio della stessa) di aver svolto ricerche finalizzate a verificare che il contribuente non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale[3].
L’approdo comporta che dovrà effettuare (optare) una scelta, in relazione all’attività di verifica (mancato rinvenimento del destinatario nell’abitazione/ufficio/azienda) sia dovuto:
- ad “irreperibilità relativa” (temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso, il messo oltre ad immettere l’avviso in cassetta, è tenuto a inviare una raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico);
- ovvero ad “irreperibilità assoluta” (dopo l’effettuazione delle opportune ricerche, il messo affiggerà all’albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l’albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione).
In termini più divulgativi, si dovrà accertare, ferma la libertà delle forme della ricerca, effettivamente/concretamente l’assenza del destinatario, avendo effettuato tutte le verifiche che escludono un cambio di indirizzo nello stesso Comune[4], dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, sicché deve emergere chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica dell’atto impositivo, dando prova che le ricerche hanno dato esito negativo, dimostrando una “irreperibilità assoluta” del contribuente: assenza del domicilio fiscale, non avendo più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune[5].
Si comprende che la presenza di un indirizzo presso il Comune, desunto dalle risultanze anagrafiche, certifica l’assenza di un’attività istruttoria adeguata, e l’erronea scelta di procedere alla notifica in base alle regole proprie della irreperibilità “assoluta”, non essendo in presenza di un trasferimento in luogo sconosciuto, che presuppone l’accertamento, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale[6].
Merito
Una volta stabilito il quadro normativo, che impone una attenta ed effettiva attività istruttoria dalla quale emerga di aver operato ai fini di escludere la presenza del domicilio fiscale nel Comune, la scelta di effettuare una notifica per “irreperibilità assoluta” dimostra (come risulta dagli atti a giudizio, e nella relata di notifica) l’evidente antigiuridicità del comportamento posto in essere dai convenuti nel procedimento di notifica: nessuna doverosa ricerca e verifica è stata effettuata, attività necessaria e prodromica alla decisione di eseguire la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973.
Il semplice accertamento anagrafico e le mere e sommarie informazioni in loco non sono sufficienti a giustificare la procedura di notifica agli “irreperibili assoluti”, comportando la violazione di regole di condotta che impongono un accertamento scrupoloso e completo prima di eseguire la speciale procedura di notifica.
A ben vedere, se si avesse usato la diligenza perita si sarebbe accertato che il trasferimento di residenza, ancorché non risultante dal certificato anagrafico, in realtà consisteva in un mero cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune, rilevando che una ulteriore verifica – visura camerale – avrebbe consentito tale riscontro.
L’esistenza di una prassi interna all’epoca dei fatti, che non imponeva la richiesta della visura camerale in caso di notifica a persona fisica, deve ritenersi palesemente contra legem e, quindi, non in grado di eliminare l’antigiuridicità della condotta[7].
La condotta assunta integra l’“elemento soggettivo” della colpa grave:
- l’evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio e di regole di condotta (primo aspetto, il c.d. grado di esigibilità della condotta) a fronte di una norma chiara (secondo aspetto, fondamento normativo della regola al fine di evitare il rischio in termini di prevedibilità e prevenibilità);
- la violazione di un obbligo di verifica puntuale e da documentare;
- una trasparente violazione ad un dovere di ufficio, con l’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto;
- esplicitato da una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza, trattandosi di verifiche che non avrebbero richiesto oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ufficio (la visura camerale), sussistendo, pertanto, un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa.
In questo ambito, si può ritenere che la presenza dell’ulteriore aspetto, in parte annotato, della condotta esigibile, ossia quell’“aspettativa di diligenza” richiesta al caso concreto, sia stata violata, avendo i convenuti non osservato la disposizione normativa primaria, con grave negligenza, imperizia ed imprudenza, omettendo di verificare con la dovuta diligenza, l’irreperibilità:
- una condotta omissiva, non avendo di fronte soluzioni complesse o questioni interpretative rilevanti, potendo effettuare una verifica camerale, aggiuntiva e dovuta rispetto alle mere verifiche documentali;
- una semplice lettura attraverso un portale accessibile anche con i minimi rudimenti di informatica (sembra di comprendere).
Tutti aspetti, questi ultimi, ben noti ai convenuti e certamente rientrante nel loro patrimonio di conoscenze professionali in qualità di addetti alle notificazioni, anche se con limitata scolarizzazione (tutti i messi notificatori devono seguire un corso basilare per ottenere la qualifica, peraltro coerente con la mansione), secondo il parametro dell’“homo eiusdem professionis et condicionis”, ovvero al modello di agente che svolge paradigmaticamente quella determinata attività.
Anche con riferimento al c.d. “nesso causale”, emerge in modo solare l’inscindibilmente effetto del danno legato alla condotta dei convenuti, in un giudizio di responsabilità amministrativa, visto che l’assenza di controlli (la mancata corretta applicazione della disciplina di legge), con un giudizio di ragionevole probabilità logica (adeguato a costituire criterio di giudizio avanti al giudice contabile), acclarava la possibilità, come avvenuto, che il rischio, cui la norma intendeva evitare, si è avverato.
Il comportamento omissivo posto in essere (carente accertamento dell’esistenza di “abitazione, ufficio o azienda” del contribuente nel territorio comunale) è stato certamente la causa, ancorché non esclusiva, della mancata corretta notifica, con conseguente del danno subito dell’Ente impositore per la decadenza del credito fiscale.
Potere riduttivo
Definito le quote del danno, in relazione al singolo apporto, la Corte applica il potere riduttivo, avendo appurato che parte delle responsabilità sono imputabili ad altri fattori (anche la mancanza di idonee procedure interne): quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza, avendo rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 1227 del c.c. in caso di concorso colposo del creditore (ente impositore, che ha omesso di indicare il diverso indirizzo e la presenza di un modello non del tutto chiaro, valutata del 90% il contributo al fatto dannoso) alla produzione del danno il risarcimento deve essere ridotto (c. 1) ovvero escluso (c. 2).
Note
[1] La ripartizione del danno avveniva secondo l’incidenza partecipativa di ciascuno e la relativa ripartizione del nocumento erariale in base alle risultanze processuali, anche in proporzione diversa rispetto a quella indicata dall’attore pubblico[1].
[2] Cfr. Cass. civ., SS.UU, 15 aprile 2021, n. 10012.
[3] Cass. civ., sez. trib., ord. 3 aprile 2024, n. 8823 e 20 marzo 2023, n. 7994.
[4] Il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento, Cass. civ., sez. trib., ord. 5 dicembre 2023, n. 34038. Le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest’ultimo in una località non nota non sono sufficientemente idonee a sostanziare l’irreperibilità assoluta, Cass. civ., sez. VI – V, 8 marzo 2019, n. 6765; sez. V, 27 luglio 2018, n. 19958.
[5] Cfr. Cass. civ., sez. trib., 11 gennaio 2024, n. 1172; ord. 31 luglio 2023, n. 23183; ord. 8 marzo 2019, n. 6765.
[6] Cfr. Cass. civ., sez. trib., ord. 27 gennaio 2023, n. 2480.
[7] Corte conti, sez. II, Appello, sent. n. 178/2023; Corte conti, sez. giur. del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, sentenza n. 23/2023.
Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca, Segretario generale Amministrazioni Locali