Il Dottor Andrea Bufarale risponde a un interrogativo riguardo la malattia al rientro del periodo di aspettativa, per quanto riguarda i dipendenti delle Funzioni Centrali.
Si esprime un dubbio: Un dipendente di questo ministero ha usufruito di cinque mesi di aspettativa non retribuita per motivi personali. Il giorno del rientro, invia all’ufficio personale un certificato medico attestante condizione di malattia per 20 giorni di prognosi. Al dipendente spetta per questo periodo di malattia la retribuzione ordinaria?
A cura di Andrea Bufarale
Malattia al rientro dall’aspettativa: ecco come funziona la retribuzione per i dipendenti delle Funzioni Centrali
Nell’ambito del comparto Funzioni Centrali, l’istituto dell’aspettativa non retribuita è tuttora disciplinato dall’art. 40 del precedente contratto per il triennio 2016/2018 stipulato in data 12 febbraio 2018.
Il comma 1 dell’art. 40 prevede infatti che “Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”.
Tanto ciò premesso, alle assenze per malattia si applica l’art. 29 del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021 che nulla aggiunge in merito alla tematica posta alla nostra attenzione che pertanto può essere risolta facendo ricorso al quaderno ARAN pubblicato nel marzo 2013 che, seppur risalente e riferito al comparto regioni ed enti locali, raccoglie all’interno alcuni degli orientamenti più ricorrenti sul tema dell’aspettativa per motivi personali (non risulta altresì che l’ARAN abbia mutato il proprio orientamento sul tema).
In merito alla mancata ripresa dal servizio al termine del periodo di aspettativa, ARAN si esprime testualmente: “Alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine fissato dall’ente per il rientro anticipato dalla stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000, ove il lavoratore non riprenda servizio, il rapporto di lavoro si risolve, senza diritto alla indennità di preavviso, come disposto dall’art. 14, comma 3 del CCNL del 14 settembre 2000. Il lavoratore può sottrarsi all’effetto risolutivo qualora possa giustificare il mancato rientro con l’esistenza di un oggettivo e comprovato impedimento, che non gli abbia consentito di riprendere regolare servizio al termine dell’aspettativa o alla scadenza del termine fissato dall’ente”.
Sicuramente, la malattia può (anzi deve) essere considerata come oggettivo e comprovato impedimento a riprendere il servizio e pertanto il mancato rientro dall’aspettativa giustificato dalla presentazione di apposito certificato di malattia determina la sottrazione del lavoratore all’effetto risolutivo altrimenti previsto con conseguente diritto del lavoratore a ricevere la retribuzione prevista dal CCNL di riferimento.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]