La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13205/2024, ha stabilito nuovi parametri riguardanti le sanzioni interdittive per i sindaci e gli assessori in caso di dissesto finanziario dei Comuni.
La pronuncia riguarda l’ambito delle responsabilità erariali e le modalità di applicazione delle sanzioni interdittive, evidenziando un’importante distinzione tra l’accertamento della responsabilità e l’applicazione delle sanzioni stesse.
Il caso in esame ha visto contrapposti il sindaco e gli assessori di un Comune dichiarato in dissesto e la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana. La Corte dei Conti aveva condannato gli amministratori locali per gravi irregolarità nella gestione contabile, applicando sanzioni pecuniarie e interdittive.
Il nodo nella controversia era determinare se il giudice contabile potesse applicare direttamente le sanzioni interdittive o se, invece, il suo ruolo fosse limitato all’accertamento dei presupposti necessari per tali sanzioni, con l’applicazione concreta riservata all’autorità amministrativa competente.
Comuni in dissesto: il ruolo delle sanzioni interdittive secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice contabile, nel caso di dichiarazione di dissesto di un Comune, è competente solo per accertare la sussistenza dei presupposti per le sanzioni interdittive. Queste sanzioni, che riguardano il divieto di ricoprire incarichi pubblici, non possono essere applicate direttamente dal giudice contabile, ma devono essere successivamente dichiarate e applicate dall’autorità amministrativa.
Questo principio deriva dall’interpretazione dell’articolo 248 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Secondo la Corte, le sanzioni pecuniarie derivano direttamente dall’accertamento della responsabilità e sono di competenza del giudice contabile. Tuttavia, le sanzioni interdittive, previste come conseguenze automatiche per i responsabili di dissesto, devono essere applicate dall’organo amministrativo preposto, non dal giudice.
Distinzione tra sanzioni pecuniarie e interdittive
La pronuncia distingue chiaramente tra sanzioni pecuniarie e interdittive. Le prime vengono imposte dal giudice contabile e hanno un carattere discrezionale, mentre le seconde sono automatiche e scattano al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge. Il giudice contabile deve quindi limitarsi a confermare che tali presupposti esistano, mentre l’applicazione delle sanzioni interdittive spetta all’autorità amministrativa.
Implicazioni per gli amministratori e i giudici
Questa decisione ha importanti implicazioni per i futuri procedimenti riguardanti il dissesto finanziario degli enti locali. Essa chiarisce che il ruolo del giudice contabile è circoscritto all’accertamento della responsabilità, senza estendersi all’applicazione diretta delle sanzioni interdittive, che restano di competenza degli organi amministrativi. Questo distingue nettamente i poteri e le responsabilità di ciascun ente coinvolto nella gestione delle sanzioni per dissesto finanziario.
La rassegna completa delle decisioni della Cassazione
Qui la rassegna delle ultime decisioni della Cassazione, compresa la sentenza 13205/2024.