A regolamentare la prima fase della nuova Contabilità Accrual per le Pa è Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113: ecco tutti i dettagli.


Si tratta di un percorso avviato lo scorso 26 giugno 2024, con l’approvazione degli ultimi standard contabili da parte del Comitato Direttivo. Il 27 giugno, la Ragionieria Generale dello Stato ha poi formalmente recepito il Quadro Concettuale, i diciotto standard contabili ITAS e il Piano dei Conti multidimensionale con la Determina n. 176775.

Questo passaggio ha completato il set di standard previsti dalla Riforma 1.15 del PNRR (Contabilità Accrual) raggiungendo così il primo obiettivo chiave (Milestone 1C1-108).

Si prevede tramite questa misura l’adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro la fine del 2026.

Nel 2025 via alla prima fase della nuova Contabilità Accrual per le Pa

Con il raggiungimento della Milestone 1C1-108, si è avvertita la necessità di introdurre una normativa specifica per la fase pilota della contabilità accrual. Tale fase, che inizierà nel 2025, coinvolgerà amministrazioni pubbliche che rappresentano almeno il 90% della spesa pubblica primaria.

Questo rappresenta una preparazione fondamentale per l’adozione definitiva della riforma, prevista a regime per il 2027. Il Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, regolamenta pertanto gli adempimenti della fase pilota attraverso i commi che vanno dal 3 a al 12.

I dettagli dell’attuazione della fase pilota

Il comma 3 definisce il perimetro di applicazione della Riforma 1.15, identificando le amministrazioni che dovranno produrre gli schemi di bilancio Accrual per l’esercizio 2025. Le amministrazioni centrali, come i ministeri, sono trattate come un’unica entità di reporting, mentre la Presidenza del Consiglio e le agenzie fiscali sono trattate separatamente. Inoltre, sono delineati i gruppi di amministrazioni in base alla normativa esistente e all’elenco dell’Istituto Nazionale di Statistica.

Il comma 4 esclude dall’applicazione della fase pilota le società, gli organi costituzionali e gli enti di dimensioni limitate. Questi ultimi sono definiti con parametri simili a quelli del codice civile per le società con bilancio semplificato. Inoltre, sono esclusi gli istituti scolastici, quelli di alta formazione artistica, i musei e gli istituti culturali che sono considerati unità locali, nonché le amministrazioni in liquidazione.

Il comma 5 prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Ragionieria Generale dello Stato definirà e pubblicherà un elenco dettagliato delle amministrazioni coinvolte nella fase pilota sul sito dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR.

Il comma 6 specifica gli schemi di bilancio che le amministrazioni dovranno elaborare per la fase pilota, in conformità con lo standard contabile ITAS 1. Questi schemi devono includere almeno il Conto Economico 2025 e lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2025.

Il comma 7 chiarisce che, durante la fase pilota, gli schemi di bilancio per il 2025 hanno solo scopo sperimentale e non sostituiscono i bilanci redatti secondo le norme contabili vigenti per lo stesso anno.

Il comma 8 obbliga le amministrazioni a identificare e avviare le misure informatiche necessarie per adeguare i propri sistemi contabili. I dettagli degli interventi dovranno essere in linea con i requisiti generali definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e completati in coerenza con i tempi di introduzione della riforma.

Il comma 9 stabilisce che, fino al completamento degli adeguamenti necessari e dell’adozione della normativa finale, le amministrazioni possono produrre i nuovi schemi di bilancio per il 2025. Si può fare riclassificando le voci dei piani dei conti secondo il piano multidimensionale e apportando le necessarie rettifiche.

Il comma 10 richiede il completamento del ciclo di formazione di base per le amministrazioni coinvolte nella fase pilota. Questo avverrà attraverso il portale della formazione Accrual, entro il primo trimestre del 2026. Tuttavia, tutte le amministrazioni devono partecipare al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR.

Il comma 11 rimanda a decreti successivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le istruzioni dettagliate riguardo l’utilizzo dei modelli di raccordo, le modalità di formazione e la trasmissione telematica degli schemi di bilancio.

Infine, il comma 12 stabilisce che le amministrazioni utilizzeranno le risorse esistenti per adempiere agli obblighi della fase pilota senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il testo del decreto

Qui potete consultare il documento completo nella Gazzetta Ufficiale.