Il datore di lavoro può controllare il lavoratore mediante il Telepass? Ecco cosa dice la recente sentenza della Cassazione.
Quando i lavoratori devono muoversi, per la loro mansione lavorativa, spesso utilizzano il Telepass, in modo da semplificare e velocizzare il pagamento ai caselli autostradali.
Il Telepass è sicuramente uno strumento molto utile, che facilita la vita del lavoratore che utilizza i propri mezzi per spostarsi, ma è in grado di registrare l’orario del passaggio.
Proprio per questo è finito al centro di una sentenza della Corte di Cassazione, riguardo il controllo dei dipendenti.
Ecco cos’è successo.
Controllare lavoratore col telepass: la sentenza della Cassazione
Facciamo riferimento all’ordinanza n°15391, nella quale la Cassazione ha rifiutato il ricorso di un’azienda datrice di lavoro.
La società, infatti, si era opposta alla precedente decisione della Corte d’Appello, che aveva annullato il licenziamento disciplinare disposto in secondo grado (con estinzione del rapporto di lavoro) e previsto il pagamento di un risarcimento in favore del lavoratore.
Ma cos’era successo?
Un dipendente, tecnico trasfertista, non aveva svolto le attività per i clienti, secondo le modalità e le tempistiche indicate da lui stesso.
Per poter scoprire le inadempienze, l’azienda si era servita della geolocalizzazione relativa ai dati presi dal Telepass per i pedaggi autostradali, installato nell’auto aziendale.
Il lavoratore aveva mentito in merito alla prestazione del lavoro e l’azienda aveva utilizzato lo strumento del Telepass per ottenere le prove delle sue inadempienze. Il Telepass, quindi, ha funzionato come un controllo a distanza dell’azienda sulle attività del lavoratore.
Secondo la Corte di Cassazione, però, il datore di lavoro non può servirsi dei dati raccolti, per ragioni disciplinari.
Questo perché, su strumenti come la geolocalizzazione e la relativa raccolta dati, il lavoratore doveva essere informato.
Se il Telepass viene installato su un’auto aziendale ed è utilizzabile per servizi specifici, allora deve essere compreso nell’elenco degli strumenti di lavoro e, quindi, disciplinato dall’art.4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n°300 del 1970), in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Non basta, infatti, che il lavoratore sapesse della presenza del Telepass. L’azienda avrebbe dovuto informarlo tempestivamente e specificatamente della possibilità di registrare gli spostamenti.
Conclusioni
La Corte ha stabilito che un datore di lavoro non può utilizzare i dati del Telepass per giustificare un provvedimento disciplinare (come un licenziamento) nei confronti di un dipendente trasfertista, se quest’ultimo non è stato informato in modo chiaro e completo sulle modalità di utilizzo del dispositivo e sulle possibili verifiche a cui potrebbe essere sottoposto.
Altrimenti, ciò lede il diritto alla privacy e il consenso informato.
La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto della privacy dei lavoratori e stabilisce che i controlli effettuati dal datore di lavoro devono essere sempre proporzionati e giustificati.
Se un dipendente viene licenziato sulla base di dati ottenuti tramite il Telepass, senza essere stato adeguatamente informato, il licenziamento può essere considerato illegittimo.
Cosa significa questo per i lavoratori trasfertisti?
- È fondamentale che i lavoratori siano informati in modo chiaro e completo sulle modalità di utilizzo dei dispositivi di tracciamento (come il Telepass) e sulle finalità dei controlli;
- I lavoratori hanno diritto ad una certa riservatezza sulla loro vita privata, anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- Se un lavoratore ritiene di essere stato licenziato ingiustamente sulla base di controlli effettuati tramite il Telepass, può rivolgersi al giudice del lavoro per far valere i propri diritti.
In conclusione, questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori e stabilisce un principio fondamentale: i controlli effettuati dal datore di lavoro devono sempre essere bilanciati con il rispetto della privacy dei dipendenti.