La Cassazione ha annullato una sentenza del tribunale in materia di revoca della patente: il motivo è dato in questa fattispecie dalla querela per lesioni gravi personali ritirata prima del processo.


Nel caso in esame, infatti, il Tribunale di Monza aveva revocato la patente di guida a un imputato per un periodo di quattro mesi a seguito di lesioni personali gravi causate in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La sanzione era stata comminata dai giudici lombardi in base all’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, collegato all’articolo 590-bis del codice penale.

Ma le carte in tavole sono cambiate quando il giudizio è arrivato di fronte alla suprema Corte. L’imputato aveva infatti presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del reato a seguito della remissione della querela, intervenuta e accettata prima del giudizio di rinvio. Tale remissione, secondo il ricorrente, estingueva il reato e avrebbe dovuto essere considerata dal giudice del rinvio.

Che cosa si intende per “remissione della querela”?

La “remissione della querela” è un istituto giuridico previsto dal diritto penale italiano, che consente alla persona offesa da un reato di rinunciare al perseguimento penale nei confronti dell’imputato.

Si tratta di un atto regolato dall’articolo 152 del codice penale italiano, attraverso il quale la vittima di un reato, dopo aver presentato una querela, decide di ritirare la propria accusa e di non perseguire più l’autore del reato. Questo atto può avvenire in qualsiasi momento del processo, fino alla conclusione del giudizio.

La remissione della querela è rilevante solo per quei reati per i quali la legge prevede la procedibilità a querela. Questo significa che solo i reati per cui è necessario che la vittima presenti una querela per avviare il procedimento penale sono influenzati dalla remissione della querela. Per i reati perseguibili d’ufficio, dove l’azione penale è avviata d’ufficio indipendentemente dalla volontà della vittima, la remissione della querela non ha effetti sul processo

Niente revoca della patente se la querela viene ritirata

In primo luogo si deve dire che la revoca risultava già in precedenza parzialmente annullata dalla Quarta Sezione della Corte di Cassazione, in seguito a una pronuncia della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non consentiva al giudice di valutare una sanzione più proporzionata tra revoca e sospensione della patente.

I giudici hanno rafforzato questa decisione annullando totalmente la revoca in questa nuova sentenza. La Corte ha infatti pienamente accolto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui la remissione della querela estingue il reato anche se interviene durante un giudizio di rinvio limitato alla determinazione della pena.

Questo principio è fondato sulla natura della querela quale causa di estinzione del reato, che dipende non solo dalla volontà iniziale della persona offesa, ma anche dal persistere di tale volontà fino alla conclusione definitiva del processo.

Ovviamente in questo caso l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di patteggiamento precedente comporta che il reato è dichiarato estinto e implica anche la caduta delle sanzioni amministrative connesseche non possono più essere applicate in assenza del reato.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.