In una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione dell’Agenzia delle Entrate riguardante l’applicabilità del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili abitativi stipulate con imprese per alloggiare i dipendenti.
Con la pronuncia 12395/2024, i giudici hanno confermato il diritto del contribuente a usufruire di questo regime fiscale agevolato, contrariamente a quanto indicato dalla circolare 26/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate.
La sentenza rappresenta un’importante svolta nel diritto tributario italiano, chiarendo un punto cruciale: le indicazioni interpretative fornite dall’Agenzia delle Entrate non costituiscono fonte di diritto. Questo ribadisce quanto già stabilito in precedenti decisioni, come quelle delle sentenze 3598/2022, 14619/2000 e SS.UU. 23031/2007. In altre parole, le circolari e le risoluzioni dell’Amministrazione Finanziaria non hanno valore normativo e non possono modificare il contenuto delle norme tributarie.
Il caso
Il contenzioso è nato a seguito di un ricorso presentato da un contribuente contro una decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. La commissione aveva, infatti, respinto la richiesta di applicazione del regime della cedolare secca a una locazione di un immobile abitativo tramite convenzione con una società apposita e destinata al legale rappresentante della società.
La controversia si è concentrata sulla corretta interpretazione dell’articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, che esclude dall’applicazione della cedolare secca le locazioni di immobili abitativi effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale. La Commissione tributaria regionale aveva erroneamente esteso tale esclusione anche alle situazioni in cui il conduttore, pur essendo un’impresa, non fosse il locatore.
La Cassazione si esprime su cedolare secca e locazioni aziendali per i dipendenti
La Corte di Cassazione ha ritenuto errata l’interpretazione della Commissione tributaria regionale e ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici hanno chiarito che il regime della cedolare secca è riservato esclusivamente alle locazioni effettuate dai locatori nell’esercizio della loro attività imprenditoriale o professionale. Non ha rilevanza la qualità del conduttore, che può essere un’impresa senza che ciò influisca sulla possibilità di applicare la cedolare secca al contratto di locazione.
La Corte ha sottolineato che il regime della cedolare secca si applica anche se il conduttore del contratto di locazione utilizza l’immobile per scopi legati alla propria attività professionale. Questa interpretazione è coerente con l’obiettivo della legge di semplificare la tassazione e di incentivare la disponibilità di immobili abitativi, anche se destinati a scopi aziendali.
Questa sentenza stabilisce chiaramente che le indicazioni fornite dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate non hanno valore normativo e non possono prevalere sulle disposizioni di legge. Le circolari servono solo come guida per gli uffici e non possono modificare le regole fiscali. Di conseguenza, il contribuente può optare per la cedolare secca anche se il conduttore è un’impresa, purché non si tratti di una locazione effettuata dal locatore nell’ambito della sua attività imprenditoriale.