Con la sentenza del TAR Catania 2476/2024 si forniscono chiarimenti sull’esclusione dagli appalti se si accerta il conflitto di interessi tra la società entrante e il precedente appaltatore.


La sentenza rappresenta un monito per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, sottolineando la necessità di un rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di conflitto d’interesse. La prevenzione e la gestione efficace di tali situazioni sono cruciali per garantire la trasparenza, l’equità e la corretta gestione delle procedure di gara, tutelando al contempo l’interesse pubblico.

Analizziamo dunque meglio i dettagli di questa controversia.

Esclusione da appalti in caso di conflitto di interessi accertato

Nel caso in esame sotto la lente di ingrandimento della giurisprudenza è finita una gara d’appalto destinata ad assegnare il servizio per la pulizia di un museo.

È stata l”Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che, attraverso un proprio parere,  ha acceso i riflettori su “stretti legami” tra la società esclusa e il precedente appaltatore del servizio di pulizia del museo.

Nonostante la società abbia impugnato il parere, il tribunale amministrativo, condividendo l’analisi dell’Autorità, ha confermato l’esclusione della società dalla gara d’appalto. La decisione si basa su due pilastri fondamentali:

  • Tutela dell’imparzialità: la presenza di conflitti d’interesse rischia di minare l’imparzialità e l’obiettività nella selezione del contraente, principi cardine degli appalti pubblici. Ammettere società con simili legami al precedente appaltatore potrebbe ingenerare dubbi sulla genuinità della procedura e ledere la fiducia nella pubblica amministrazione.
  • Trasparenza: escludere società in situazioni di potenziale conflitto d’interesse contribuisce a preservare la trasparenza e la corretta gestione delle procedure di gara, garantendo che l’affidamento dell’appalto avvenga nel rispetto dei principi di equità e buon andamento della pubblica amministrazione.

La disciplina normativa

La disciplina in materia di conflitto d’interesse negli appalti pubblici è principalmente contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), in particolare all’interno dell’articolo 16. Tale articolo definisce il conflitto d’interesse come la situazione che si verifica quando un soggetto coinvolto nella procedura di appalto ha un interesse, diretto o indiretto, di natura finanziaria, economica o personale che possa influenzare il suo giudizio o la sua imparzialità.

L’articolo 16 del Codice dei Contratti Pubblici individua diverse tipologie di conflitto d’interesse, tra cui:

  • Relazioni personali: legami di parentela, affinità, convivenza, frequentazione abituale con i soggetti interessati all’appalto.
  • Interessi finanziari: partecipazioni azionarie, interessenze in società, rapporti di credito o debito con i soggetti interessati all’appalto.
  • Altri interessi: incarichi ricoperti in associazioni di categoria, entità a carattere mutualistico o assistenziale, enti religiosi o filantropici.

Per prevenire e gestire i conflitti d’interesse, il Codice dei Contratti Pubblici impone alle stazioni appaltanti l’adozione di misure adeguate, tra cui:

  • Obbligo di comunicazione: i soggetti coinvolti nella procedura di appalto sono tenuti a comunicare eventuali situazioni di conflitto d’interesse.
  • Verifica dei requisiti: la stazione appaltante deve verificare l’assenza di conflitti d’interesse tra i partecipanti alla gara d’appalto.
  • Esclusione dalla procedura: in caso di accertato conflitto d’interesse, il soggetto coinvolto è escluso dalla procedura di appalto.

Il principio di rotazione

In tal senso si evidenzia l’importanza pertanto del principio di rotazione, che rappresenta un pilastro fondamentale nella disciplina degli appalti pubblici in Italia e mira a garantire la massima partecipazione alle gare d’appalto, contrastando il rischio di favoritismi e consolidamenti di posizioni dominanti da parte di singole imprese.

In concreto, il principio di rotazione stabilisce che, in caso di affidamenti diretti o aggiudicazioni di appalti sotto-soglia, l’impresa uscente non può essere nuovamente affidataria del medesimo servizio per due volte consecutive. Tale divieto si applica sia nel caso in cui l’appalto sia affidato dalla stessa stazione appaltante, sia nel caso in cui l’affidamento avvenga da parte di una stazione appaltante diversa.

L’obiettivo del principio di rotazione è duplice:

  • Promuovere la concorrenza: alternando l’affidamento degli appalti a diverse imprese, si amplia la platea dei potenziali partecipanti e si stimola la competizione tra operatori economici.
  • Prevenire i monopoli: si evita che un’unica impresa possa acquisire una posizione dominante in un determinato settore, garantendo una maggiore pluralità di operatori e una più ampia gamma di soluzioni per la pubblica amministrazione.

Eccezioni

Il principio di rotazione non è assoluto e subisce alcune eccezioni, tra cui:

  • Motivi di comprovata urgenza: in caso di situazioni di estrema necessità, la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione, motivando adeguatamente la scelta.
  • Esecuzione a regola d’arte di un’opera complessa: se l’impresa uscente ha dimostrato di possedere le competenze e l’esperienza specifiche per eseguire un’opera particolarmente complessa, la stazione appaltante può affidarle nuovamente l’appalto, anche per due volte consecutive.
  • Mancanza di altri operatori economici idonei: se non si riescono a individuare altri operatori economici in grado di soddisfare i requisiti qualitativi e quantitativi dell’appalto, la stazione appaltante può affidarlo nuovamente all’impresa uscente.

Misure di controllo

Il rispetto del principio di rotazione è garantito da una serie di misure di controllo, tra cui:

  • Verifica dei requisiti delle imprese: la stazione appaltante deve verificare che le imprese partecipanti alle gare d’appalto non si trovino in situazioni di conflitto d’interesse o che non abbiano già beneficiato di due affidamenti consecutivi per lo stesso servizio.
  • Motivazione delle scelte: la stazione appaltante è tenuta a motivare adeguatamente qualsiasi scelta di derogare al principio di rotazione, specificando le ragioni che giustificano tale decisione.
  • Controlli da parte degli organi competenti: l’ANAC e altri organi di vigilanza possono effettuare controlli sulle procedure di affidamento degli appalti per verificare il rispetto del principio di rotazione.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.