La Funzione Pubblica, attraverso il protocollo DFP-0015900-A-29/02/2024, ha fornito un chiarimento cruciale riguardante la stabilizzazione dei lavoratori precari e la valutazione dei servizi nei singoli enti in gestione associata.


Con questo parere il Dipartimento risponde al quesito posto da un ente capofila di un Ambito Sociale Territoriale che include 22 piccoli Comuni convenzionati.

Nello specifico il quesito verte sulla possibilità di stabilizzare sette assistenti sociali assunti a tempo determinato tramite concorso dall’Ente capofila, estendendo questa stabilizzazione agli altri Comuni dell’Ambito dove gli assistenti hanno lavorato.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, offre percorsi per l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti. In particolare, il comma 1 prevede:

  1. Requisiti di servizio: il personale deve essere in servizio successivamente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o presso amministrazioni che esercitano funzioni in forma associata.
  2. Procedure concorsuali: il personale deve essere stato reclutato a tempo determinato tramite procedure concorsuali anche svolte presso altre amministrazioni pubbliche.
  3. Esperienza di servizio: il personale deve aver maturato almeno tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l’amministrazione che procede all’assunzione. Questo termine è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, rafforzato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, consente fino al 31 dicembre 2026 la stabilizzazione del personale non dirigenziale che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio negli ultimi otto anni.

Stabilizzazione dei precari: valutazione servizi nei singoli enti in gestione associata

La questione centrale del parere fornito dalla Funzione Pubblica riguarda la validità del servizio prestato dagli assistenti sociali non solo presso l’ente capofila, ma anche negli altri Comuni che fanno parte dell’Ambito Sociale Territoriale. Questo chiarimento è fondamentale per capire come si possa procedere alla stabilizzazione del personale precario in una gestione associata di servizi.

Servizi prestati in gestione associata

Gli assistenti sociali in questione sono stati assunti con contratti a tempo determinato dall’ente capofila dell’Ambito Sociale Territoriale. Anche se l’Ambito non ha una personalità giuridica propria e le funzioni gestionali sono delegate al Comune capofila, gli assistenti sociali hanno prestato servizio effettivo in vari Comuni dell’Ambito.

La Funzione Pubblica ha chiarito che l’anzianità di servizio, necessaria per la stabilizzazione, decorre dalla data di stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato con l’ente capofila. Questo significa che il tempo di servizio è valido anche se il lavoro è stato svolto presso altri Comuni dell’Ambito. In pratica, anche se un assistente sociale ha lavorato fisicamente in diversi Comuni, il servizio viene considerato come se fosse stato prestato presso l’ente capofila.

Requisiti di stabilizzazione

Per procedere alla stabilizzazione, è necessario che il personale abbia maturato l’anzianità di servizio richiesta. La normativa prevede che gli anni di servizio siano calcolati in base al contratto stipulato con l’ente capofila, indipendentemente dal luogo effettivo di lavoro. Questo approccio permette di considerare valido tutto il periodo lavorativo trascorso nei vari Comuni dell’Ambito, a condizione che l’attività sia stata svolta sotto la gestione associata dei servizi.

Vantaggi della gestione associata

La gestione dei servizi sociali attraverso l’Ambito territoriale soddisfa il requisito dell’esercizio associato di funzioni previsto dalla legge. Questo è importante perché consente la stabilizzazione del personale precario da parte di ciascun Comune partecipante all’Ambito. Ogni Comune può quindi procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali, indipendentemente dal numero di ore effettivamente lavorate in quel singolo Comune, purché siano rispettati tutti gli ulteriori requisiti normativi.

Requisiti normativi e vincoli di finanza pubblica

Nonostante la flessibilità concessa dalla gestione associata, restano comunque vincolanti i requisiti normativi generali e i limiti imposti dalla finanza pubblica. Ogni Comune deve rispettare la dotazione organica e il piano dei fabbisogni del personale, oltre a garantire la sostenibilità finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato. Questo significa che, pur avendo il diritto di stabilizzare il personale, ogni ente deve fare i conti con le proprie risorse e capacità finanziarie.

Il testo del parere della Funzione Pubblica

Qui il documento completo.