La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha recentemente chiarito, con la deliberazione n. 155/2024, che per i comuni è legittimo l’utilizzo della quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti, specificatamente per il mantenimento di minori in strutture protette.


Il sindaco di un Comune lombardo ha chiesto alla Corte dei conti se fosse possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2023 per coprire le spese di collocamento di minori presso comunità protette. Queste spese, secondo il Comune, rientrano nella categoria delle spese correnti a carattere non permanente, come definito dall’articolo 187, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il sindaco ha specificato che tali spese sono imposte dall’autorità giudiziaria e non sono prevedibili né nella loro durata né nella loro evoluzione, il che esclude il carattere di permanenza della spesa stessa. Alla richiesta di parere sono stati allegati provvedimenti giudiziari e relazioni dell’assistente sociale comunale che documentano la necessità urgente di collocare minori in strutture protette.

Legittimo l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per le spese destinate ai minori

La Corte dei conti ha confermato l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta del Comune. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è stata ritenuta valida poiché presentata dal legale rappresentante del Comune. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta riguarda una questione di contabilità pubblica, rientrando così nelle competenze consultive della Corte.

La Corte ha chiarito che l’avanzo di amministrazione, come definito dall’articolo 187 del Decreto Legislativo n. 267/2000, può essere utilizzato per diverse finalità, tra cui la copertura di debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il finanziamento di spese di investimento e, appunto, il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente.

Che cosa si intende per avanzo di amministrazione?

L’avanzo di amministrazione è un termine utilizzato nella contabilità degli enti pubblici per indicare la parte residua di risorse finanziarie che rimane alla fine dell’esercizio finanziario. In altre parole, rappresenta la differenza positiva tra le entrate e le uscite registrate nel bilancio di un ente locale, come un comune, una regione o un altro ente pubblico, alla chiusura dell’anno fiscale.

L’avanzo di amministrazione è suddiviso in diverse componenti, ciascuna con destinazioni e utilizzi specifici:

  1. Quota libera: questa parte dell’avanzo può essere utilizzata senza particolari vincoli, se non quelli stabiliti dalla legge. È destinata a coprire spese correnti o di investimento che non sono state preventivate inizialmente o che si sono rese necessarie per eventi imprevisti.
  2. Quota vincolata: sono risorse che devono essere utilizzate per finalità specifiche, determinate da norme di legge, contratti o altre disposizioni. Ad esempio, fondi destinati a progetti specifici finanziati da contributi o finanziamenti esterni.
  3. Quota destinata agli investimenti: È una parte dell’avanzo che l’ente pubblico accantona per finanziare investimenti futuri, come la costruzione di infrastrutture o l’acquisto di beni durevoli.
  4. Fondi accantonati: Questi sono risorse messe da parte per far fronte a potenziali passività future o rischi specifici, come contenziosi legali o debiti fuori bilancio.

L’uso dell’avanzo di amministrazione è regolato da specifiche normative che stabiliscono le priorità e le modalità con cui queste risorse possono essere impiegate. Ad esempio, il sopra citato Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) in Italia, definisce chiaramente le destinazioni prioritarie dell’avanzo di amministrazione per garantire una gestione finanziaria sana e sostenibile.

Spese correnti e non permanenti

La Corte ha sottolineato che le spese per il mantenimento di minori in strutture protette possono essere considerate spese correnti a carattere non permanente. Questo tipo di spesa non è fissa né costante nel tempo e non è sotto la discrezionalità del Comune, ma è imposta da ordini giudiziari o necessità urgenti.

La giurisprudenza contabile ha evidenziato che le spese correnti non permanenti sono quelle che non si ripetono con regolarità e certezza nel tempo. Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per coprire tali spese è conforme alla normativa contabile, purché rispettino l’ordine di priorità previsto dalla legge.

Le raccomandazioni dei giudici contabili

La Corte dei conti ha concluso che il Comune può legittimamente utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per coprire le spese derivanti dal collocamento di minori in strutture protette. Tuttavia, ha raccomandato che tale utilizzo sia considerato una soluzione di ultima istanza, suggerendo al Comune di pianificare preventivamente le risorse necessarie per i servizi sociali. Questo approccio garantirà una gestione finanziaria sana e corretta, rispettando le priorità stabilite dalla legge.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it