L’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha emanato una nota di commento a una sentenza della Consulta dedicata agli incarichi amministrativi negli enti privati sottoposti a controllo pubblico.


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98 dello scorso 5 marzo 2024, ha esaminato la legittimità costituzionale delle norme che impediscono agli enti locali di conferire incarichi amministrativi in enti privati sotto controllo pubblico a individui che hanno svolto incarichi analoghi nell’anno precedente. Il TAR Lazio aveva sollevato questioni su specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, riguardanti l’inconferibilità e incompatibilità di tali incarichi.

Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, attuativo della legge delega n. 190/2012, disciplina l’inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati sotto controllo pubblico.

L’articolo 1, comma 2, lettera f), definisce gli organi di indirizzo politico, mentre l’articolo 7, comma 2, lettera d), stabilisce i divieti per coloro che hanno ricoperto cariche politiche a livello regionale o locale nei due anni precedenti.

La sentenza n. 98/2024

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questi articoli del d.lgs. n. 39/2013, nella parte in cui impediscono di conferire incarichi amministrativi in enti privati sotto controllo pubblico a coloro che, nell’anno precedente, sono stati presidenti o amministratori delegati di enti privati controllati da amministrazioni locali.

Il caso esaminato riguardava un manager pubblico che, avendo ricoperto il ruolo di amministratore delegato presso una società controllata da un comune, non poteva ottenere un incarico analogo presso un’altra società partecipata. La Corte ha sottolineato che la legge delega n. 190/2012 mirava a prevenire conflitti di interesse e garantire l’imparzialità nell’esercizio delle funzioni pubbliche, ma senza estendere tali divieti a incarichi di natura non politica.

I giudici hanno evidenziato che il legislatore delegato ha ampliato impropriamente le cause di inconferibilità includendo incarichi di gestione amministrativa-aziendale, che non erano previsti dalla legge delega. Questa estensione è stata ritenuta incoerente con gli obiettivi del legislatore delegante, che intendeva limitare le restrizioni ai soli incarichi politici.

Il commento dell’Anci alla sentenza sugli incarichi amministrativi in enti privati sotto controllo pubblico

Secondo quanto indicato dall’Anci nella sua nota di commento, la Corte Costituzionale ha in sintesi stabilto che le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 devono essere interpretate restrittivamente, in linea con i parametri della legge delega e dell’art. 76 della Costituzione. Di conseguenza, gli articoli contestati sono stati dichiarati incostituzionali nella parte in cui vietano il conferimento di incarichi amministrativi a ex amministratori di enti privati sotto controllo pubblico.

Questa sentenza permette quindi agli amministratori delegati o unici di società controllate da comuni o città metropolitane, in scadenza di mandato, di poter vedere rinnovato il loro incarico presso altre società pubbliche, garantendo un equilibrio tra la necessità di prevenire conflitti di interesse e l’efficienza dell’azione amministrativa.

La decisione della Corte avrà un impatto significativo sulle future nomine da parte degli enti locali, offrendo indicazioni utili agli amministratori, in particolare ai sindaci neoeletti, per garantire che le loro scelte siano conformi ai principi di imparzialità e trasparenza, senza compromettere l’efficienza e la competenza nella gestione degli enti pubblici e privati sotto controllo pubblico.

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it