Una recente sentenza del TAR Abruzzo, la numero 273/2024, ha fornito alcuni indirizzi in merito alle incompatibilità nelle commissioni di gara nel mondo degli appalti.


Questa decisione ha rilevanza significativa per il settore, ponendo un chiaro limite all’influenza di chi definisce le regole sulla successiva valutazione delle offerte, nel rispetto degli interessi pubblici e della corretta gestione delle procedure di gara.

La controversia riguarda un ricorso presentato da un operatore economico partecipante a una gara indetta dall’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza. Questa gara era finalizzata alla fornitura dei servizi di vigilanza presso le sedi delle Asl delle Regioni Abruzzo e Molise e del Comune di Pescara.

Come è composta una commissione di gara?

In genere una commissione di gara d’appalto è composta da diversi membri che hanno il compito di gestire e valutare le offerte presentate dai concorrenti in una procedura di appalto pubblico. Ecco generalmente quali sono i componenti principali di una commissione di gara:

  • presidente della commissione: è il responsabile principale della conduzione della procedura di gara. Di solito è un funzionario pubblico o un dirigente dell’ente appaltante. Il presidente coordina le attività della commissione, assicurando che la procedura sia condotta nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di trasparenza e imparzialità;
  • componenti della commissione: la commissione può essere composta da uno o più membri, a seconda della complessità e delle dimensioni della gara. Questi membri sono nominati per garantire competenze specifiche in settori tecnici, giuridici o amministrativi rilevanti per l’oggetto della gara. Possono essere esperti interni dell’ente appaltante o persone esterne selezionate in base alle loro competenze specifiche;
  • Responsabile Unico del Procedimento (RUP): è una figura chiave nella commissione di gara. Il RUP ha il compito di garantire la corretta gestione e il regolare svolgimento della procedura di appalto. Supervisiona la preparazione dei documenti di gara, l’apertura delle offerte, la valutazione delle stesse e la formulazione della proposta di aggiudicazione;
  • segretario della commissione: è incaricato di redigere i verbali delle riunioni della commissione, gestire la documentazione relativa alla procedura di gara e svolgere altre funzioni di supporto amministrativo;
  • esperti tecnici o giuridici: a seconda delle necessità della gara, la commissione può avvalersi della consulenza di esperti tecnici o legali. Questi professionisti forniscono pareri specializzati sulla valutazione delle offerte, sulla conformità tecnica dei progetti o su aspetti giuridici complessi.

La composizione esatta della commissione può variare in base alle normative nazionali o regionali, nonché alle caratteristiche specifiche dell’appalto. È fondamentale che i membri della commissione agiscano in modo imparziale e in conformità con le regole stabilite per garantire che la procedura di gara sia equa e trasparente per tutti i concorrenti.

Appalti, i chiarimenti del TAR sulle incompatibilità nelle commissioni di gara

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo ha respinto le obiezioni procedurali avanzate dalla parte opposta e ha rigettato il ricorso nel merito. Ha stabilito che l’incompatibilità per i membri della Commissione di gara si applica solo a coloro che hanno contribuito sostanzialmente alla redazione delle regole specifiche della gara stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Questo criterio mira a evitare che chi ha redatto le regole possa influenzare direttamente la valutazione delle offerte, garantendo così un processo imparziale.

Il tribunale ha chiarito che l’approvazione formale dei documenti di gara non costituisce di per sé un caso di incompatibilità, a meno che non vi sia stata una partecipazione sostanziale e autonoma nella definizione delle regole stesse. Questo garantisce che la gestione delle gare sia libera da possibili conflitti di interesse e che le decisioni siano basate esclusivamente sui meriti delle offerte presentate.

Inoltre, riguardo alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice, il TAR ha respinto l’eccezione di violazione della delibera ARIC n. 16 del 21 marzo 2022, confermando che il regolamento prevede alternative valide alla nomina tramite sorteggio, come la rotazione delle nomine. Questo metodo è considerato altrettanto idoneo per garantire trasparenza e competenza nella selezione dei membri della Commissione.

Questa decisione del TAR Abruzzo rappresenta un chiarimento essenziale per le procedure di appalto pubblico, assicurando che le gare siano condotte nel pieno rispetto dei principi di equità, trasparenza e imparzialità, fondamentali per la tutela degli interessi pubblici e dei partecipanti alle gare stesse.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it