Una recente pronuncia della Corte dei Conti e una nota di commento Ifel fanno maggiore chiarezza in merito al Fondo incentivi recupero evasione: ecco quali sono i chiarimenti esposti all’interno di questi documenti.


La recente deliberazione 113/2024 della Corte dei Conti, sez. Lombardia, ha introdotto una nuova interpretazione della disposizione relativa al Fondo incentivi recupero evasione, ex comma 1091 della legge 145/2018. Questo aggiornamento è stato oggetto anche di una nota di commento di Ifel – Fondazione Anci precisando che le attività e i regolamenti comunali già in corso non possono subire condizionamenti dalla nuova interpretazione.

Nella nota del 28 febbraio 2019, Ifel aveva già fornito un supporto interpretativo per l’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1091, articolo 1 della legge 145/2018. Questo comma reintroduce nel finanziamento comunale la possibilità di accantonare una parte del gettito tributario per migliorare la gestione delle entrate, includendo l’alimentazione di un Fondo incentivi per il personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi nel settore entrate.

I chiarimenti della Corte dei Conti sul Fondo incentivi recupero evasione

Il testo normativo è notoriamente complesso, suscettibile di diverse interpretazioni che hanno influenzato la pratica applicativa. Una delle condizioni chiave per l’erogazione degli incentivi è l’approvazione tempestiva del bilancio di previsione e del rendiconto, come definito dal testo unico al D.lgs. n. 267/2000. La recente delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che tale condizione può essere considerata soddisfatta anche se l’approvazione avviene nei termini prorogati dal decreto ministeriale.

La delibera ha risolto interpretazioni contrastanti, enfatizzando l’importanza di destinate risorse specifiche per potenziare l’attività di riscossione comunale. Questo obiettivo si inserisce nell’ambito degli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria pubblica, anche attraverso una corretta definizione degli obiettivi e dei criteri di incentivazione del personale.

Per quanto riguarda l’alimentazione del Fondo, è cruciale definire con precisione il montante di riferimento. La norma non fornisce una determinazione tecnica dettagliata, ma permette ai Comuni di destinare fino al 5% del maggior gettito accertato e riscosso da IMU e TARI all’attività di gestione delle entrate, inclusi incentivi economici al personale.

Le precisazioni di Ifel

Secondo Ifel, il termine “maggiore gettito” si riferisce alle entrate non spontanee generate da azioni di riscossione indotta dall’amministrazione, escludendo l’incremento naturale del gettito. L’importo deve essere registrato nel conto consuntivo e risultare dall’attività di recupero dell’evasione, senza confronti intertemporali ma considerando tutte le modalità di recupero, inclusi atti di riscossione coattiva e rateizzazioni.

Questa interpretazione, supportata dalla delibera della Corte dei Conti, mira a valorizzare gli sforzi di recupero dell’evasione, mantenendo gli equilibri finanziari comunali e garantendo una gestione efficiente delle risorse pubbliche.

In conclusione, la recente delibera della Corte dei Conti ha fornito chiarezza su una disposizione normativa complessa, assicurando una corretta applicazione delle risorse destinate al potenziamento della riscossione tributaria comunale. Tale orientamento rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficace delle entrate locali, promuovendo trasparenza e responsabilità nella gestione finanziaria dei Comuni.

Documenti utili


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it