Accoglienza migranti: ecco il riparto del fondo di 46,859 milioni di euro per l’anno 2023, destinato ai comuni coinvolti per le misure a favore dei minori stranieri non accompagnati.


A stabilire la ripartizione delle risorse è il decreto del Ministro dell’Interno, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 26 aprile 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lo scorso 11 giugno 2024.

Cosa si intende per minori non accompagnati?

Con l’espressione “minore non accompagnato”, in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale.

La legge n. 47/2017 ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.

Tra i principi, la legge, da un lato, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso.

Dall’altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti “un rischio di danni gravi per il minore“. È inoltre specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

A cosa serve questo finanziamento?

Attraverso il Fondo, il Ministero dell’Interno provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse stanziate.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2022, il Fondo per l’accoglienza dei minori reca uno stanziamento complessivo pari a circa:

  • 138 milioni di euro per il 2022
  • 118 milioni per il 2023
  • e 166 milioni  per il 2024.

Parallelamente, è stata estesa a tutti i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o non la protezione internazionale, la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, a cui in precedenza erano avviati solo i minori che avessero fatto domanda di protezione internazionale.

Il riparto del fondo destinato ai Comuni per l’accoglienza dei migranti

A partire dal 17 giugno 2024, gli enti interessati possono accedere alla certificazione telematica riguardante l’importo totale degli impegni di spesa per l’affidamento dei minori in famiglie adottive o istituti di assistenza.

Questo dato è cruciale per la ripartizione del fondo previsto dall’articolo 21, comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, convertito con modifiche dalla legge 15 dicembre 2023, n.191.

Il documento sarà disponibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

I Comuni designati nell’allegato al decreto interministeriale del 26 aprile 2024 devono trasmettere la certificazione entro le ore 12.00 del 17 luglio 2024. È importante sottolineare che il mancato rispetto di questo termine comporterà l’esclusione dal riparto del fondo.

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it