La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ha recentemente deliberato su una questione cruciale riguardante la monetizzazione delle ferie non godute dai dipendenti pubblici: scopriamo qual è il perimetro di applicazione delineato dalla magistratura contabile.


La richiesta di parere, presentata dal Sindaco di un Comune toscano, ha portato la Sezione a esprimersi su una pratica controversa. Il primo cittadino aveva chiesto alla Corte dei Conti di chiarire se in casi particolari, come in caso di cessazione dal servizio preceduta da un lungo periodo di malattia o infortunio, fosse possibile procedere alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute. Questo quesito nasceva dall’applicazione del d.l. n. 95/2012, che vieterebbe la monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti pubblici.

Il contesto normativo

La Sezione ha esaminato vari riferimenti normativi, tra cui l’articolo 100, comma 2, della Costituzione, il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti (r.d. n. 1214 del 12/07/1934), la legge n. 20 del 14/1/1994, e la legge n. 131 del 5/6/2003.

Si deve partire inoltre dall’assunto che secondo l’articolo 5, comma 8, del sopra citato d.l. n. 95/2012, le ferie non godute non possono essere monetizzate, neanche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento o raggiungimento del limite di età. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha interpretato questa norma in modo da escludere il divieto di monetizzazione quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile al lavoratore.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ulteriormente chiarito che il diritto a un’indennità per ferie non godute non può essere negato se il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà. Questo principio è stato ribadito in più sentenze, sottolineando l’importanza di tutelare il diritto alle ferie come elemento essenziale del diritto al lavoro.

Le ferie non godute dei dipendenti pubblici vanno (quasi) sempre monetizzate

Alla luce di queste considerazioni, la Corte dei Conti della Toscana ha deliberato che la monetizzazione delle ferie non godute deve essere garantita in tutte le situazioni in cui il/la dipendente non ha potuto usufruirne per cause non dipendenti dalla sua volontà.

Nel caso specifico dunque non solo questo principio vale nel caso di malattia prolungata o decesso, ma vale in tutte le fattispecie simili in cui il/la lavoratore/lavoratrice non è stato/a in grado di esercitare questo diritto.

Per gli enti locali, questa decisione implica un cambiamento nel modo in cui gestiscono le risorse umane. I dirigenti sono ora chiamati a una maggiore attenzione nella pianificazione delle ferie del personale, assicurando che tutti i/le lavoratori/lavoratrici abbiano effettivamente la possibilità di usufruire delle ferie e che, in caso di impedimenti non imputabili al/alla dipendente, venga garantita la monetizzazione delle ferie non godute.

Questa pronuncia della Corte dei Conti della Toscana rappresenta quindi una significativa salvaguardia dei diritti lavorativi, assicurando che i/le dipendenti pubblici/pubbliche non siano penalizzati/e per circostanze al di fuori del loro controllo. La monetizzazione delle ferie non godute si riconosce così come un diritto fondamentale, contribuendo pertanto a una giusta tutela dei/delle lavoratori/lavoratrici e al mantenimento di standard equi nel contesto dell’impiego pubblico.

Resta fermo ovviamente che il diritto alla monetizzazione decade se il comportamento del/della lavoratore/lavoratrice è in grado di manifestare questa preferenza e ha scelto deliberatamente di non farlo.

Il testo della sentenza

Qui è disponibile il documento completo con la sentenza citata.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it