A fare chiarezza è la recente delibera dell’Anac 235/2024: ecco quali sono e quando si applicano le sanzioni per l’assenza dei requisiti di partecipazione dichiarati dall’operatore economico in materia di affidamenti diretti nelle gare d’appalto.
Le nuove disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sulle procedure di affidamento diretto puntano a garantire maggiore trasparenza e responsabilità da parte degli operatori economici. Le misure sanzionatorie sono progettate per promuovere un comportamento etico e conforme, assicurando che le dichiarazioni rese siano veritiere e accurate. Tuttavia, queste sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi legali per evitare abusi e garantire equità nel processo.
Le sanzioni previste in caso di assenza di requisiti per gli affidamenti diretti
ha recentemente chiarito le modalità di applicazione delle sanzioni per la mancanza dei requisiti di partecipazione dichiarati dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto. Con la Delibera n. 235 del 15 maggio 2024, l’ANAC ha analizzato l’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, che disciplina i controlli sui requisiti nelle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.
Secondo la nuova normativa, nelle procedure di affidamento diretto specificate dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del nuovo Codice, le stazioni appaltanti devono effettuare verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive sugli attestati di qualificazione degli operatori economici. In caso di esito negativo della verifica, le stazioni appaltanti sono tenute a risolvere il contratto, escutere l’eventuale cauzione definitiva e comunicare l’infrazione all’Anac Inoltre, devono sospendere l’operatore dalla partecipazione a nuove procedure di affidamento per un periodo compreso tra uno e dodici mesi.
Differenze con la normativa precedente
La sospensione temporanea rappresenta una novità significativa rispetto al Decreto Legislativo n. 50/2016 e alle Linee guida ANAC n. 4, che regolavano le procedure precedenti. La vecchia normativa prevedeva semplificazioni per gli affidamenti diretti fino a 20.000 euro, senza includere misure sanzionatorie come la sospensione, limitandosi alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.
Il nuovo Codice, enfatizzando il principio di buona fede e di autoresponsabilità degli operatori economici, introduce la sospensione come misura sanzionatoria di tipo interdittivo. Questa penalità mira a incentivare comportamenti corretti e leali, bilanciando i controlli meno stringenti previsti per le procedure sotto la soglia dei 40.000 euro.
Applicazione delle misure sanzionatorie
Poiché la sospensione è una misura sanzionatoria, deve essere applicata rispettando i principi generali delle sanzioni, tra cui il principio di stretta legalità, il principio di irretroattività, e i principi di proporzionalità e del contraddittorio. Pertanto, la sospensione non può essere applicata retroattivamente alle procedure avviate sotto la vigenza del precedente Codice, regolato dal Decreto Legislativo n. 50/2016.
In un caso specifico riguardante un bando pubblicato il 28 marzo 2023, l’Anac ha stabilito che non è possibile applicare le nuove sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 36/2023. Fare altrimenti significherebbe violare il principio di irretroattività, creando un effetto impedivo alla partecipazione e all’affidamento delle procedure regolate dalla normativa precedente.
Il testo della delibera
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it