decreto-sostegno-disabilita-comuniDisponibile adesso la nota di lettura Anci al decreto legislativo 62/2024 contenente le misure di interesse per i Comuni in materia di sostegno alla disabilità.


Questo nuovo testo legislativo, nello specifico, è stato denominato “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

Il decreto legislativo n. 62/2024, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, lo scorso 15 aprile e adesso in Gazzetta Ufficiale, dà attuazione alla Legge delega n. 227/2021, che delegava il Governo ad adottare uno o più decreti al fine di riformare la disciplina vigente in tema di disabilità e armonizzarla con il quadro normativo internazionale.

Decreto per il sostegno alla disabilità: le misure di interesse per i Comuni

Il decreto legislativo, articolato in 40 articoli suddivisi in 4 Capi, interviene:

  • sulla definizione di condizione di disabilità
  • sulle modalità di valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato.

Il testo, secondo quanto previsto dall’art. 40, entra in vigore il 30 giugno 2024. L’art. 40 prevede espressamente che alcune specifiche disposizioni si applicano, per i territori interessati dalla sperimentazione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Infine, per i restanti territori le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Valutazione di base Inps per il riconoscimento della disabilità

Tra le varie misure, si introduce la valutazione di base quale procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità, che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente.

La valutazione di base si applica anche ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n.29 per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno d’età.

Il progetto di vita

La persona con disabilità o chi la rappresenta può avanzare l’istanza al fine di avviare il procedimento per l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, in forma libera e in qualsiasi momento, presentandola ai seguenti soggeti:

  • ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità;
  • altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento;
  • ulteriori punti di ricezione individuati dalle regioni;
  • per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso – PUA – del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni

Il progetto di vita é diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Inoltre individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.

Fase di sperimentazione

Dal 1° gennaio 2025 é avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative:

  • alla valutazione di base, al procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole;
  • alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il testo della nota Anci

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it