limiti-richieste-accesso-atti-consiglieri-comunaliIl TAR di Milano, tramite una sentenza dell’anno scorso ma ancora più che valida nei suoi principi (numero 3222/2023) esamina i limiti alle richieste di accesso agli atti per i consiglieri comunali.


Nel caso in esame il ricorrente ha presentato un ricorso contro il silenzio-rifiuto di un consorzio riguardo alla sua richiesta di accesso in qualità di consigliere comunale. La richiesta riguardava le determine del direttore generale e i contratti di appalto stipulati dal consorzio in un detrminato periodo. Il consigliere ha sostenuto che ottenere tali documenti era essenziale per espletare il proprio mandato elettivo.

Il consorzio, in risposta, ha respinto l’istanza in modo esplicito, affermando che la mole di documenti richiesti rendeva oneroso soddisfare la richiesta sia in formato cartaceo che digitale.

Il ricorrente ha sollevato ulteriori motivi di impugnazione, sostenendo che il rifiuto del consorzio era ingiustificato e che l’ente avrebbe potuto evitare le difficoltà operative pubblicando regolarmente gli atti sul portale istituzionale.

La difesa del consorzio ha sostenuto che l’art. 43 del d.lgs. 267/2000 non si applicava al consorzio in questione e che la richiesta del ricorrente era eccessivamente generica e onerosa.

I limiti alle richieste di accesso agli atti per i consiglieri comunali secondo il TAR

Il Tribunale ha esaminato attentamente entrambi i ricorsi presentati, analizzandoli in modo congiunto. Durante questa valutazione, i giudici amministravi hanno chiarito un importante principio: il consigliere comunale ha il diritto di accedere a tutti gli atti che sono utili per svolgere le proprie funzioni, senza la necessità di motivare specificamente le richieste di accesso. Questo significa che il consigliere comunale ha il diritto di richiedere e ottenere qualsiasi documento che possa essere rilevante per il suo mandato, senza dover fornire una motivazione dettagliata per ciascuna richiesta.

Tuttavia, questo diritto di accesso non deve mettere un onere eccessivo sull’amministrazione né comportare un controllo generalizzato sull’ente. In altre parole, mentre il consigliere comunale ha il diritto di richiedere informazioni pertinenti, questa richiesta non dovrebbe sovraccaricare l’amministrazione o interferire con il normale funzionamento dell’ente.

Nel caso specifico, la richiesta presentata dal ricorrente era estremamente ampia e avrebbe comportato un controllo generalizzato del consorzio. Questo significa che la richiesta comprendeva un numero così elevato di documenti e informazioni che sarebbe stato praticamente impossibile per il consorzio soddisfarla senza subire un grave disagio operativo. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che il rifiuto del consorzio di accettare la richiesta del ricorrente era giustificato.

In buona sostanza, il Tribunale ha così respinto il ricorso del consigliere comunale, sostenendo che la richiesta era eccessivamente ampia e avrebbe comportato un carico di lavoro decisamente insostenibile per il consorzio, oltre a superare i limiti dell’esercizio del mandato del consigliere.

Altre pronuncie giuridiche sulla materia

Si deve fare presente che il diritto di accesso del consigliere comunale, sebbene più ampio rispetto a quello previsto dalla legge n. 241/1990, deve essere esercitato nel rispetto delle finalità pertinenti al suo mandato politico-amministrativo.

Secondo un parere del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo“, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, t.u.e.l.), ed alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art.43).

Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art.43, c.2, D.Lgs. n.267/2000 non è, dunque, incondizionato (Cons. Stato-sez.V, 11 marzo 2021, n.2089). Infatti, l’articolo 43 t.u.e.l. non impone l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta, ma consente genericamente ai consiglieri comunali di “ottenere” tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.

Inoltre già la sentenza n. 4792 del 22.6.2021 del Consiglio di Stato ha sottolineato che questo diritto deve essere strumentalizzato alla funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio comunale.

Il testo della Sentenza del TAR

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it