elezioni-europee-2024-uffici-elettoraliCome ormai è ben noto l’8 e 9 giugno 2024 si terranno le Elezioni Europee: per questo motivo il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha recentemente pubblicato le istruzioni per le operazioni negli uffici elettorali.


Questa tornata elettorale  avrà luogo nei 27 Stati membri dell’Unione europea, come deciso unanimemente dal Consiglio dell’Unione europea ,con la libertà per ogni stato membro di organizzarle in uno o più giorni a cavallo tra il 6 e il 9 giugno secondo le consuetudini elettorali nazionali.

In Italia i seggi saranno aperti:

  • dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di sabato 8 giugno
  • e dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica 9 giugno 2024.

Le elezioni del 2024 rappresenteranno la decima tornata elettorale comunitaria, in quanto il primo voto popolare risale al 1979, e saranno le prime dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Qui tutte le informazioni su come si vota.

Elezioni Europee 2024, le istruzioni DAIT sulle operazioni degli uffici elettorali

La Pubblicazione DAIT n. 4 offre dettagliati protocolli per facilitare il lavoro del presidente e degli altri componenti dei seggi elettorali durante queste importanti consultazioni.

Ecco qui di seguito una sintesi dei contenuti di questo importante documento. Queste istruzioni sono essenziali per garantire che le elezioni si svolgano in modo ordinato ed efficiente, facilitando il compito degli operatori elettorali e assicurando la correttezza delle operazioni di voto.

Normativa di riferimento

Le elezioni europee seguono specifiche normative. Le principali fonti legislative sono:

Un’importante modifica normativa è stata introdotta dall’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha stabilito che dal 2014 le operazioni di voto si svolgono solo la domenica. Tuttavia, per le elezioni del 2024, il decreto-legge del 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge del 25 marzo 2024, n. 38, ha previsto una deroga, come abbiamo visto, per spalmare queste consultazioni su due giornate consecutive.

Procedure operative per i seggi elettorali

Le istruzioni del DAIT specificano che le normative annuali non si applicano quando sono in conflitto con le disposizioni speciali del 2024. Inoltre, quando si tengono contemporaneamente più elezioni (europee, regionali e/o amministrative), i seggi riceveranno pubblicazioni distinte per ciascun tipo di consultazione.

I seggi elettorali devono seguire le seguenti indicazioni:

  1. liste degli elettori: le liste elettorali della sezione e quelle aggiunte devono essere inserite nella busta contrassegnata “Parlamento europeo”.
  2. registri dei votanti: i registri per l’annotazione dei numeri delle tessere elettorali devono anch’essi essere inseriti nella busta “Parlamento europeo”.
  3. materiale di utilizzo comune: tutto il materiale comune (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve essere collocato nella busta “Parlamento europeo”.
  4. certificati medici: eventuali certificati medici esibiti dagli elettori disabili devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio per l’elezione del Parlamento europeo.
  5. conteggio dei votanti: dopo la chiusura delle urne alle 23:00 della domenica, il presidente del seggio deve verificare il numero degli elettori che hanno votato per ogni elezione, iniziando dal Parlamento europeo.
  6. preparazione dei plichi: prima dello scrutinio, i plichi contenenti le liste degli elettori e i registri dei votanti devono essere consegnati al tribunale.
  7. scrutinio europeo: le operazioni di scrutinio per l’elezione del Parlamento europeo iniziano immediatamente dopo la consegna dei plichi.
  8. sigillatura delle urne: le urne contenenti le schede per altre consultazioni devono essere sigillate, e i relativi documenti chiusi in un plico.
  9. rinvio dello scrutinio: terminato lo scrutinio per il Parlamento europeo, lo scrutinio per le altre elezioni riprenderà alle ore 14:00 di lunedì.
  10. scrutinio regionale e comunale: le operazioni per le elezioni regionali iniziano alle 14:00 di lunedì, seguite da quelle comunali senza interruzioni.
  11. riconsegna del materiale: Al termine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale deve essere riconsegnato al Comune.

Composizione dei seggi

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente. L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

È punito con la multa da 309 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

  • rifiuta l’incarico;
  • non si presenta al momento dell’insediamento del seggio;
  • si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

Tutti i componenti del seggio, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali. Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

Nomina del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d’appello. Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d’appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione, prima dell’insediamento del seggio, da parte del presidente della corte d’appello, assume la presidenza del seggio stesso il sindaco o un suo delegato.

Il sindaco o un suo delegato assumono la presidenza anche in caso di impedimento del presidente che intervenga dopo l’insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali.

Invece, in caso di assenza o impedimento temporanei del presidente che sopraggiungano dopo l’insediamento del seggio e nel corso delle operazioni elettorali, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Rappresentanti di lista

Infine ci soffermiamo su quest’ultimo aspetto: i delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì precedente l’elezione alla segreteria del comune. La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il sabato pomeriggio, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I rappresentanti di lista:

  • hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
  • possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
  • nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;
  • possono apporre la loro firma: sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate; nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio; e sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

Il testo del vademecum DAIT

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it