trattenimento-in-servizio-dirigenti-funzione-pubblicaIl Dipartimento della Funzione Pubblica ha emesso un parere concernente il trattenimento in servizio dei dirigenti, in particolare nei Comuni privi di personale di qualifica adeguata.


Tramite il parere 6401/2024 concernente l’applicazione dell’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, il dipartimento ha dato seguito a una richiesta di chiarimento che riguardava la possibilità di applicare questa disposizione nei Comuni che non dispongono di personale di qualifica dirigenziale. In particolare il quesito aveva come oggetto il trattenimento in servizio, in queste circostanze, dei Responsabili di Servizi che espletano queste funzioni ma senza averne la qualifica.

Cosa rappresentono i Responsabili di Servizi in questo contesto?

I Responsabili di Servizi che espletano funzioni dirigenziali sono figure all’interno delle amministrazioni pubbliche incaricate della gestione e del coordinamento di specifici servizi o settori. Questi responsabili hanno il compito di pianificare, organizzare e supervisionare le attività del servizio che dirigono, assumendo responsabilità di natura decisionale e operativa.

Sebbene non abbiano necessariamente una qualifica dirigenziale formale, possono essere investiti di compiti e responsabilità tipiche di un dirigente, specialmente quando si tratta di implementare interventi strategici o di gestire risorse importanti. Inoltre, possono essere coinvolti nell’attuazione di progetti rilevanti, come quelli previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che richiedono un alto grado di competenza e leadership.

Trattenimento in servizio dei dirigenti: il parere della Funzione Pubblica

Il Dipartimento ha espresso alcune considerazioni preliminari, sottolineando il contesto particolare in cui si colloca l’intervento legislativo, che mira a bilanciare gli interessi di contenimento della spesa, il ricambio generazionale e il perseguimento dell’interesse pubblico nella pubblica amministrazione.

La disposizione in questione consente alle amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio fino al 31 dicembre 2026 i dirigenti generali, anche apicali, coinvolti nell’attuazione di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tuttavia, tale deroga al regime ordinario richiede una stretta interpretazione e il rispetto di determinati presupposti, inclusa la qualifica dirigenziale del soggetto interessato e una valutazione della complessità organizzativa della struttura coinvolta.

Nel caso dei Comuni che non dispongono di personale dirigenziale di qualifica, il parere enfatizza che la normativa in questione non può essere applicata. Questa conclusione è giustificata dal fatto che la disposizione legislativa si riferisce esclusivamente ai dirigenti, inclusi quelli di livello generale e apicale, senza includere i responsabili di servizi che non hanno una qualifica dirigenziale.

Inoltre, il parere si basa su pronunce giurisprudenziali che chiariscono l’importanza di una qualificazione esplicita negli atti organizzativi della Pubblica amministrazione per considerare un’unità organizzativa di livello dirigenziale. Questo significa che affinché un’unità possa essere considerata di livello dirigenziale, deve essere definita come tale negli atti ufficiali dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legge.

Il testo del parere

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it