piani e le tariffe Tari dei comuni scadenza 30 giugnoÈ stata prorogata la scadenza per i piani e le tariffe Tari dei comuni al 30 giugno 2024: ecco nei dettagli. 


La notizia era molto attesa da comuni ed ETC (Enti Territorialmente Competenti) poiché l’attuale termine del 30 aprile per l’approvazione dei piani Tari e le conseguenti tariffe sui rifiuti apparivano troppo stretti.

Con il deposito avvenuto il 18 aprile di un emendamento ad hoc del governo al decreto Superbonus, all’esame della commissione Finanze del Senato, appare certo il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2024 del termine per i 2024 Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe relativi alla Tari.

A comunicarlo è stato l’ufficio stampa del ministro per il Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Incessante è stata l’azione di ANCI ed altre categorie a rappresentanza anche delle imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti che non avrebbero potuto far fronte all’impatto inflattivo avvenuto negli ultimi anni nel caso di mancata approvazione dei Pef Tari.

La motivazione, della ormai certa proroga al 30 giugno per l’annualità 2024, è da ricercare nel complesso intreccio di problematiche applicative dovute all’evoluzione del sistema tariffario regolato dalle disposizioni ARERA e dalla vicenda della regolazione dei cd. impianti minimi che in molte regioni rischia di determinare rilevanti aumenti del costo del servizio.

Un intervento ritenuto indispensabile anche da parte di importanti membri del governo poiché un consistente numero di comuni non ha ancora elaborato i PEF e tra questi moltissimi capoluoghi di provincia e di regione. La mancata proroga avrebbe infatti determinato la conferma delle tariffe 2022 molto spesso insufficienti a coprire il costo del servizio con conseguente generazione di contenziosi tra gestori e comuni.

Il testo dell’emendamento approvato

Di seguito il testo dell’emendamento:

Efficacia delibere sul prelievo sui rifiuti approvate entro il 30 giugno 2024

  1. Limitatamente all’anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.
  2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L’eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l’ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all’anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it