Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’esenzione dell’Iva per i corsi di formazione obbligatori vale solo se sono erogati dalla PA.
Sulla questione dell’esenzione Iva per i corsi di formazione obbligatori, è intervenuta direttamente l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n°82/2024.
L’Agenzia ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale che deve essere adottato per i corsi di aggiornamento, formazione, riconversione e riqualificazione, che vengono resi da istituti, enti e scuole pubbliche.
Ecco nei dettagli.
Corsi di formazione obbligatori: esenti da Iva solo se erogati dalla PA
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che i corsi di formazione obbligatoria per l’abilitazione professionale sono esenti da Iva, se sono erogati dalla Pubblica Amministrazione.
In particolare, l’Agenzia si riferiva ai corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Ma si tratta di una regola applicabile a tutti i professionisti.
L’esenzione Iva si applica ai corsi di:
- Aggiornamento;
- Formazione;
- Riqualificazione;
- Riconversione professionale.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è arrivato dopo il quesito posto da una società erogatrice di corsi di professione legale, accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense.
L’Agenzia ha anche ricordato che la circolare n°22/E stabilisce l’esenzione Iva per i corsi di formazione obbligatori, se le prestazioni sono
“di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo). Rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo)”.
Il corso in oggetto, per il quale era stato posto il quesito, rispettava il requisito oggettivo, essendo un corso di formazione professionale che, oltretutto, rappresenta una condizione necessaria per accedere alla professione.
Essendo, poi, una società riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, che è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito “per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e dalle regole deontologiche, con finalità di tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione” viene rispettato anche il requisito soggettivo.
Perciò, il corso in questione può godere dell’esenzione dell’Iva.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it