Con la recente risoluzione 13/2024 l’Agenzia delle Entrare ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla CU (Certificazione Unica) per i lavoratori autonomi per l’anno in corso.
Le scadenze per la presentazione delle Certificazioni Uniche (CU) dei redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”) sono state oggetto di richieste di chiarimenti presso la Divisione Servizi della Direzione Centrale Servizi Fiscali.
Secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, le CU si devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i redditi.
Tuttavia, le CU contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine della presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque voluto fornire, tramite un recente provvedimento, alcune ulteriori delucidazioni sulla materia.
Certificazione Unica per gli autonomi 2024, alcuni chiarimenti
Il decreto legislativo n. 1/2024, che mira a semplificare gli adempimenti tributari, introduce la possibilità per l’Agenzia delle entrate di fornire la dichiarazione precompilata anche a persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, inclusi i titolari di partita IVA. Quest’anno, l’Agenzia utilizzerà in via sperimentale le informazioni provenienti dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili con il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche, come i redditi di lavoro autonomo “professionale”.
Per il 2023, le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente con il modello Redditi persone fisiche possono essere presentate entro il 31 ottobre, mentre si incoraggiano i sostituti d’imposta a trasmetterle entro il 18 marzo per agevolare i contribuenti e i soggetti che prestano assistenza fiscale.
Dal 2025, le informazioni nelle CU contenenti redditi dichiarabili tramite il modello Redditi persone fisiche saranno utilizzate ordinariamente per la dichiarazione precompilata, e quindi l’invio delle CU dovrà avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Resta comunque la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere le CU entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) per redditi non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come gli arretrati e il TFR soggetti a tassazione separata.
Il testo del provvedimento
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it