esecuzione-sentenze-tributarie-inadempimento-amministrazione-finanziariaUna recente sentenza emessa dai giudici della Cassazione fornisce alcuni chiarimenti sull’esecuzione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento dell’Amministrazione finanziaria.


Nel complicato panorama legale delle sentenze tributarie, la recente ordinanza della Corte di Cassazione ha risollevato importanti questioni riguardanti l’esecuzione delle decisioni giudiziarie. Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa pronuncia che ha ribadito l’importanza del giudizio di ottemperanza nell’ambito delle controversie fiscali.

Esecuzione delle sentenze tributarie in caso di inadempimento: il parere della Cassazione

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso l’ordinanza n° 3097 del 02/02/2024, confermando che il giudizio di ottemperanza rappresenta l’unico mezzo disponibile per eseguire le sentenze tributarie in caso di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questa decisione aggiorna quanto già stabilito nel precedente update di dicembre 2022 riguardante l’esclusività dell’ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze tributarie.

Secondo quanto previsto dall’articolo 67 bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, le sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributarie sono immediatamente esecutive. Pertanto, ai contribuenti non è consentito ricorrere all’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile. Questa normativa è stata confermata e ribadita dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza.

Nell’ambito di questa decisione, la Corte di Cassazione ha accettato il ricorso presentato dalla dirigente dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva negato il rilascio delle copie delle sentenze munite di formula esecutiva. La Corte ha chiarito che il giudizio di ottemperanza rappresenta l’unico rimedio disponibile per eseguire le sentenze tributarie in caso di inadempimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’ordinanza n. 3097 del 2 febbraio 2024 si aggiunge a due pronunce precedenti della Corte di Cassazione: la sentenza n. 11908 del 12 aprile 2022 e la sentenza n. 11286 del 7 aprile 2022.

Il caso specifico

Per comprendere appieno l’importanza di questa decisione, è utile esaminare il caso specifico che ha portato al giudizio della Corte di Cassazione. Il caso ha avuto origine dall’accoglimento di un ricorso da parte della Commissione tributaria di Palermo. In seguito alla sentenza emessa dal giudice tributario, confermata in appello, che ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, il ricorrente ha chiesto alla Segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia le copie delle sentenze di primo e secondo grado munite di formula esecutiva per procedere al recupero coattivo delle spese di lite.

Tuttavia, la Commissione tributaria regionale ha rifiutato il rilascio delle copie delle sentenze munite di formula esecutiva, motivando la decisione con il fatto che il contribuente non ha il diritto di avviare un’azione di esecuzione forzata civile, ma deve utilizzare esclusivamente il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

In seguito al rifiuto della Commissione tributaria regionale, il ricorrente ha presentato ricorso al Presidente del Tribunale di Palermo, che ha ordinato il rilascio delle copie in forma esecutiva della sentenza. Successivamente, il ricorrente ha agito dinanzi al Giudice di pace di Palermo contro il Dirigente dell’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale per il risarcimento del danno subito per il rifiuto del rilascio delle copie delle sentenze munite di formula esecutiva.

Il Giudice di pace ha accolto la richiesta risarcitoria e ha condannato il Dirigente al pagamento di una somma di denaro, oltre alle spese legali, considerando il comportamento del Dirigente come illecito. La decisione è stata confermata in appello dal Tribunale di Palermo.

Il Dirigente dell’Ufficio di segreteria ha quindi presentato ricorso per cassazione, e la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Commissione tributaria regionale. Secondo la Suprema Corte, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015 hanno eliminato la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile, rendendo il giudizio di ottemperanza l’unico mezzo per eseguire le sentenze tributarie in caso di inadempimento dell’Amministrazione.

Le conclusioni dei giudici

L’ordinanza evidenzia che l’immediata esecutività delle sentenze tributarie è stabilita dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e dall’articolo 68 per il rimborso del tributo versato in eccesso. In caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente può richiedere l’ottemperanza ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudizio di ottemperanza è ontologicamente diverso dal giudizio esecutivo civile. Infine, si sottolinea che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, noto come Riforma Cartabia, è stata eliminata la procedura in forma esecutiva sia nel processo civile che in quello tributario.

In conclusione, sebbene le sentenze tributarie siano generalmente esecutive, la procedura per ottenere soddisfazione delle decisioni favorevoli è diversa a causa della natura specifica delle giurisdizioni. Pertanto, l’esecuzione delle sentenze tributarie non mira all’esecuzione coattiva della decisione, ma piuttosto a dare attuazione a un comando che prevede il pagamento di una somma in favore del contribuente o delle spese di lite da parte della parte pubblica soccombente.

Il commento del MEF all’ordinanza della Cassazione

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it