riforma-fiscale-contradditorio-dipartimento-finanzeUn recente atto di indirizzo emanato dal Dipartimento delle Finanze fornisce interessanti chiarimenti sulla disciplina del contraddittorio introdotta dalla recente riforma fiscale.


Questo provvedimento firmato dal vice ministro Maurizio Leo è volto a delucidare i dubbi sulle modifiche introdotte dall’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Questo atto di indirizzo, pubblicato il 29 febbraio 2024, getta luce sulle procedure relative al contraddittorio nell’ambito dell’accertamento tributario.

Riforma fiscale e contraddittorio, le indicazioni del Dipartimento delle Finanze

Fino all’emanazione del decreto ministeriale, che elencherà i casi in cui il diritto al contraddittorio è escluso, e comunque fino al 30 aprile 2024, nulla cambierà sulle modalità procedurali tradizionalmente disciplinate dalla legislazione attuale. L’articolo 1 del Dlgs n. 13/2024 stabilisce invece le regole che saranno applicate agli atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2024.

Le recenti novità normative in materia di contraddittorio sono state introdotte dalla legge delega della riforma fiscale, approvata il 9 agosto 2023 (legge n. 111/2023). In particolare, l’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal decreto legislativo n. 219/2023, richiede che gli atti impugnabili siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, pena l’annullabilità.

Il decreto legislativo n. 13/2019 ha ulteriormente modificato le procedure, introducendo l’articolo 1 comma 2-bis. Questo articolo prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, sostituendo l’invito alle osservazioni. Questa procedura è comunicata al contribuente insieme all’avviso di accertamento o di rettifica.

L’atto di indirizzo sottolinea che l’articolo 6-bis eleva il contraddittorio al rango di principio generale a tutela dei diritti di partecipazione amministrativa del contribuente. Tuttavia, il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, salvo casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. La norma è autoapplicativa solo se l’Amministrazione finanziaria può motivare il fondato motivo per la riscossione.

Il documento infine sottolinea che l’articolo 6-bis non sostituisce la disciplina generale sulla procedimentalizzazione applicativa del contraddittorio ma si adatta alle disposizioni sulla partecipazione del contribuente contenute nell’articolo 1 del Dlgs n. 13/2024, applicabile dagli atti emessi dal 30 aprile 2024 in poi.

Il testo dell’atto di indirizzo

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it