igenerazione-urbana-faq-contributo-legge-bilancio-2022Dal Ministero dell’Interno arrivano importanti istruzioni, nell’ambito del PNRR, dedicate all’aggiornamento dei Piani Urbani Integrati e agli interventi di Rigenerazione Urbana.


Il Consiglio UE – ECOFIN, nel suo incontro dell’8 dicembre 2023, ha infatti ratificato una serie di decisioni cruciali riguardanti la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. Questa deliberazione ha inevitabilmente impattato gli investimenti associati ai Piani Urbani Integrati e agli interventi di Rigenerazione Urbana, portando significative modifiche alle loro dotazioni finanziarie e obiettivi finali.

PNRR, le istruzioni per l’aggiornamento dei piani urbani integrati e degli interventi di Rigenerazione Urbana

In merito ai Piani Urbani Integrati, inizialmente finanziati con 2,7 miliardi di euro, l’investimento è stato ridotto a 900 milioni di euro. Tuttavia, nonostante la contrazione delle risorse del PNRR, gli interventi finanziati attraverso la Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 saranno garantiti da risorse nazionali, come stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge del 2 marzo 2024. Questa decisione assicura la continuità degli interventi, con l’obiettivo di completare almeno 300 progetti di pianificazione integrata entro il secondo quadrimestre del 2026 in tutte le 14 Città Metropolitane.

Parallelamente, per quanto riguarda gli investimenti di Rigenerazione Urbana, l’originaria dotazione finanziaria di 3,3 miliardi di euro è stata ridotta a 2 miliardi di euro. Di questi, 1,5 miliardi di euro saranno prelevati dalle risorse del PNRR, mentre i restanti 500 milioni di euro saranno finanziati secondo quanto previsto dal DM del 6 agosto 2021. L’obiettivo finale, modificato nel nuovo Allegato alla CID, mira ora a completare almeno 1.080 progetti di Rigenerazione Urbana entro il 2026, coprendo almeno un milione di metri quadrati di superficie.

Nonostante le riduzioni delle risorse del PNRR, gli interventi finanziati dalla Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1 saranno anch’essi garantiti da risorse nazionali, come indicato dall’articolo 35 del decreto-legge del 2 marzo 2024. Questa disposizione assicura la continuità degli interventi, con i beneficiari che continueranno a utilizzare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione (ReGiS) ai sensi dell’articolo 12, comma 4.

Scadenze

Per garantire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, l’articolo 2 introduce nuove disposizioni riguardanti la responsabilità dei soggetti attuatori. Essi sono tenuti a presentare entro il 2 aprile 2024 il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato su ReGiS, con l’Amministrazione Centrale che attesterà la coerenza dei programmi con gli obiettivi prefissati entro i successivi trenta giorni.

La Struttura di Missione PNRR e la Ragioneria Generale dello Stato saranno incaricate di verificare tali adempimenti e, in caso di disallineamenti, richiederanno chiarimenti entro un termine massimo di quindici giorni, prorogabile una sola volta per sette giorni. Nel caso in cui i chiarimenti risultino insoddisfacenti, si potrà ricorrere agli inediti poteri sostitutivi.

Per garantire la trasparenza e l’aderenza ai tempi previsti dal PNRR, l’articolo 2, comma 2, sottolinea che il rispetto del target finale, anche in presenza di eventuali superamenti di termini intermedi, esenta i soggetti attuatori dai provvedimenti di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n.77 del 2021 e dai poteri sostitutivi.

Il testo del comunicato

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it