Una delibera Anac di qualche tempo fa, ma sempre attuale, evidenzia come in caso di eventi di forza maggiore (vedi pandemie o guerre) non si applicano penali per i ritardi negli appalti.
Si tratta di un provvedimento importante che, anche a distanza di tempo, fornisce utili indicazioni per stazioni appaltanti e operatori economici.
In particolare si applica perfettamente, infatti, al quadro complesso emerso negli ultimi anni dove oltre alle conseguenze della pandemia di Covid-19 sono emerse poi ulteriori criticità scatenate dal conflitto tra Russia e Ucraina prima e dalle guerre in Medio Oriente successivamente.
Senza contare i massicci eventi calamitosi e meteorologici avversi che hanno colpito l’Italia sempre più spesso negli ultimi anni.
Ritardi negli appalti: niente penali per cause di forza maggiore
L’Anac, tenendo conto delle normative vigenti, ha valutato la possibilità di applicare la clausola di forza maggiore, individuando i presupposti per la sua applicazione. In particolare, la forza maggiore è configurata in caso di evento:
- estraneo al controllo dell’obbligato
- non prevedibile al momento della stipulazione del contratto
- e insormontabile a posteriori.
La Delibera sottolinea l’importanza di considerare la Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni, nonché i Principi di Diritto Europeo dei Contratti, che esonerano il debitore da responsabilità in caso di impedimenti al di là della sua sfera di controllo.
In sintesi l’Autorità propone alle stazioni appaltanti di valutare, caso per caso, la configurabilità della forza maggiore e di adottare misure adeguate. Ciò potrebbe includere:
- la sospensione del contratto
- la rinegoziazione dei termini
- o la valutazione della non applicabilità di penali o risoluzioni contrattuali.
Per garantire una gestione corretta di situazioni simili in futuro, si raccomanda pertanto di inserire clausole specifiche nei nuovi contratti e di valutare l’integrazione di clausole simili nei contratti già in corso di validità. Queste clausole dovrebbero definire chiaramente gli eventi considerati forza maggiore, i doveri di comunicazione del fornitore e le obbligazioni contrattuali alle quali si applica la clausola.
Il testo della delibera Anac
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it