forma-del-contratto-di-appalto-mitCon il parere 2341/2024 il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) fornisce importanti chiarimenti sulla forma del contratto di appalto alla luce dell’introduzione del nuovo Codice.


Il nuovo documento riguarda le procedure negoziate e gli affidamenti diretti in materia di contratti pubblici, focalizzandosi sull’interpretazione dell’articolo 18 del nuovo codice che massimizza la semplificazione per quanto riguarda le forme dei contratti d’appalto. Si fornisce così chiarezza sulla forma del contratto, concentrandosi sul secondo periodo del primo comma dell’articolo in questione.

Il quesito cui il Ministero fornisce risposta concerne, nello specifico, la parte della norma che sostiene che “in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,” il contratto può essere stipulato “mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento Ue n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Si richiedono pertanto delucidazioni sulla natura obbligatoria o facoltativa della stipulazione del contratto mediante corrispondenza nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, rispetto alle forme classiche, ferma restando la possibilità di utilizzare la modalità elettronica. In particolare, si chiede se le forme tradizionali di stipulazione dei contratti, come la forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, siano ammissibili anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.

Forma del contratto di appalto, i chiarimenti del MIT

La risposta fornita dal Mit è categoricamente negativa e trova fondamento nella chiara volontà del nuovo codice dei contratti di semplificare le procedure sotto-soglia europea. Tale proposito è evidenziato nella stessa struttura dell’articolo 18, che regola le modalità di stipula dei contratti d’appalto.

Il Ministero, nel rispondere negativamente al quesito sulla possibilità di utilizzare forme tradizionali, come la stipulazione in forma pubblica amministrativa, per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, fa riferimento allo specifico orientamento del primo comma di questo articolo. La sua interpretazione sottolinea che la disposizione è intenzionalmente formulata in modo tale da creare una disciplina separata per la stipula dei contratti nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti.

In altre parole, il MIT sostiene che la normativa stessa, nel delineare un approccio specifico per queste tipologie di procedure, esclude l’uso di forme contrattuali più tradizionali, puntando piuttosto verso l’adozione di strumenti più agili e moderni, come la corrispondenza secondo l’uso commerciale o le modalità elettroniche indicate. L’obiettivo è quindi garantire una maggiore efficienza e semplificazione in accordo con le direttive europee in materia di contratti pubblici.

Il testo del parere

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it