Con l’emanazione dei decreti di attuazione della delega fiscale, si è assistito a una radicale riforma della disciplina relativa all’autotutela tributaria: ecco cosa cambia e quali sono tutte le novità.


Tale istituto infatti, precedentemente regolato da normative specifiche che lo differenziavano dall’autotutela amministrativa generale, ha subito una profonda revisione, perdendo il suo carattere di specialità.

Si tratta di un cambiamento sostanziale nel panorama normativo, che introduce nuove prospettive e implicazioni sul contenzioso fiscale. La possibilità di un intervento più ampio dell’Amministrazione finanziaria, insieme alla sua impugnabilità, ridefinisce il ruolo e la portata dell’autotutela nel contesto tributario italiano.

Scopriamo dunque cosa cambierà con le nuove regole.

La nuova delega fiscale

All’interno della nuova delega fiscale sono previsti alcuni principi di carattere generale che impongono agli enti locali, di assicurare la completa attuazione di quelli dettati dallo Statuto del contribuente (la Legge 212/2000) e di osservare le disposizioni di cui ai Dlgs 472/1997-471/1997 (articolo 13) in materia di sanzioni tributarie (peraltro coperta da riserva di legge il cui rispetto era già cogente).

Si tratta di principi che “invitano” gli enti territoriali ad adottare iniziative in materia di collaborazione con il contribuente (come l’assistenza e la consulenza giuridica, la diffusione di informazioni tributarie, la semplificazione degli adempimenti, il potenziamento degli istituti premiali degli adempimenti spontanei, la compensazione e il rimborso dei crediti, etc.).

Allo stesso tempo, gli enti avranno la possibilità di estendere automaticamente anche ai propri tributi le future forme di definizione previste dalla legge in materia di tributi statali, così come di stabilire definizioni agevolate delle controversie tributarie o di procedure in corso di accertamento. Le definizioni agevolate potranno riguardare anche le entrate patrimoniali.

Riforma dell’autotutela tributaria: tutte le novità

L’autotutela tributaria ha sempre rivestito un ruolo cruciale, specialmente in contesti in cui l’indisponibilità dell’obbligazione fiscale ha reso necessario un approccio specifico. Le controversie e le incertezze interpretative sono cresciute con il tempo, portando i comuni ad esaminare richieste di annullamento di accertamenti fiscali o a gestire situazioni in cui i contribuenti, tardivamente, cercano di chiarire la propria posizione. La questione si è fatta più complessa quando si è discusso sulla possibilità di intervenire su accertamenti fiscali divenuti definitivi, mettendo a dura prova i funzionari tributari.

La disciplina dell’autotutela, prevista dal Decreto Legislativo 564/94, è stata abrogata dal più recente Decreto Legislativo 219/2023. Il nuovo quadro normativo introduce due nuovi articoli, l’articolo 10-quater e l’articolo 10-quinquies, che delineano rispettivamente i casi di autotutela obbligatoria e facoltativa.

Autotutela obbligatoria

L’autotutela obbligatoria, come definita nell‘articolo 10-quater, costituisce un obbligo per l’Amministrazione finanziaria di agire senza richiesta da parte del contribuente. Questo significa che l’ente impositore deve procedere all’annullamento totale o parziale degli atti di imposizione o rinunciare all’imposizione stessa in determinati casi specificati dalla legge.

Questo obbligo di autotutela sussiste anche in presenza di atti definitivi, cioè di atti che sono già diventati irrevocabili per il contribuente. Tuttavia, l’intervento dell’Amministrazione finanziaria deve avvenire entro un anno dalla definitività di tali atti, se si riscontrano evidenti illegittimità o errori materiali.

La lista dei vizi che giustificano l’autotutela obbligatoria è ben definita e comprende diversi scenari:

  1. Errori di persona: situazioni in cui si verifica un errore riguardante la persona soggetta all’imposta.
  2. Errori di calcolo: errori matematici o di computo nell’elaborazione dell’imposta o dei relativi importi.
  3. Errori sull’individuazione del tributo: errori nella corretta identificazione del tributo dovuto.
  4. Errori materiali del contribuente facilmente riconoscibili: errori sostanziali commessi dal contribuente che possono essere identificati con facilità dall’Amministrazione finanziaria.
  5. Errori sul presupposto d’imposta: errori relativi alle condizioni che giustificano l’applicazione dell’imposta stessa.
  6. Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti: situazioni in cui l’Amministrazione finanziaria non ha tenuto conto dei pagamenti dell’imposta effettuati correttamente dal contribuente.
  7. Mancanza di documentazione sanata nei termini previsti: mancanza di documentazione richiesta dalla legge che è stata regolarizzata successivamente, ma entro i limiti di tempo stabiliti.

Autotutela facoltativa

L’autotutela facoltativa, regolamentata dall’articolo 10-quinquies, rappresenta una novità significativa nel panorama normativo della disciplina tributaria. Questa disposizione conferisce all’Amministrazione finanziaria il potere di intervenire in determinate situazioni anche al di fuori dei casi specificamente elencati per l’autotutela obbligatoria. In sostanza, offre un margine di discrezionalità all’ente impositore per correggere atti o imposizioni che possono essere considerati illegittimi o infondati.

In contrasto con l’autotutela obbligatoria, dove l’intervento è vincolato a situazioni chiaramente definite dalla legge, l’autotutela facoltativa consente all’Amministrazione finanziaria di valutare e decidere autonomamente se intervenire o meno. Questo potere discrezionale può essere esercitato quando si riscontrano situazioni di illegittimità o infondatezza in atti o imposizioni fiscali, anche se tali casi non sono espressamente previsti nella lista dettagliata dell’autotutela obbligatoria.

Un aspetto rilevante dell’autotutela facoltativa è la possibilità di impugnare l’atto di autotutela davanti alla giustizia tributaria. Questo rappresenta un elemento di trasparenza e controllo del potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, poiché offre ai contribuenti un mezzo per contestare e discutere eventuali decisioni prese nell’esercizio di questa facoltà.

L’impugnabilità dell’atto di autotutela davanti alla giustizia tributaria sottolinea l’importanza della vigilanza giurisdizionale e dell’equilibrio tra i poteri dell’Amministrazione finanziaria e la tutela dei diritti dei contribuenti. Gli utenti hanno la possibilità di far valere le proprie ragioni, presentando ricorsi e ottenendo una revisione imparziale delle decisioni prese nell’ambito dell’autotutela facoltativa.

Contenzioso tributario

Infine l’impatto della riforma sull’autotutela tributaria è profondo, soprattutto in relazione al contenzioso tributario. La novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità di impugnare il rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela. Questo costituisce una svolta importante nel panorama giuridico tributario, poiché conferisce ai contribuenti uno strumento in più per contestare decisioni dell’Amministrazione finanziaria e mettere in discussione la definitività degli atti tributari.

Prima della riforma, il rifiuto dell’istanza di autotutela non era di per sé impugnabile, e ciò contribuiva a consolidare la definitività degli atti tributari. Tuttavia, con l’introduzione di questa possibilità di impugnazione, l‘autotutela diventa un elemento dinamico nel contesto tributario, consentendo ai contribuenti di contestare non solo gli atti stessi ma anche le decisioni dell’Amministrazione finanziaria relative all’autotutela.

Il rifiuto espresso o tacito di un’istanza di autotutela può ora essere portato davanti agli organi giurisdizionali competenti. Questo implica che, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria respinga la richiesta di autotutela o non risponda entro i termini previsti, il contribuente ha la possibilità di presentare un ricorso, aprendo così una via giuridica per la revisione dell’atto fiscale in questione.

Questa modifica è particolarmente rilevante in quanto neutralizza in parte il principio di definitività degli atti tributari. Tradizionalmente, la definitività era considerata una caratteristica fondamentale di tali atti, limitando le possibilità di riesame o modifica dopo un determinato periodo. L’introduzione della possibilità di impugnare il rifiuto dell’istanza di autotutela introduce una flessibilità in questo principio, consentendo una maggiore apertura alla revisione degli atti tributari.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it