tiktok-tribunale-ueUna recente decisione del tribunale della Corte di Giustizia UE reputa TikTok ascrivibile alla categoria “gigante del web”, e pertanto andrebbe legalmente giudicato come tale: ecco i dettagli.


Il presidente del Tribunale dell’Unione Europea ha infatti respinto la richiesta di Bytedance, la società madre di TikTok, di sospendere la decisione della Commissione che la designava come ‘gatekeeper’.

La decisione della Commissione stabilisce che Bytedance deve rispettare obblighi specifici come uno dei grandi gruppi che forniscono servizi digitali nello Spazio Economico Europeo, conformemente al recente Digital Markets Act dell’UE.

I ‘gatekeeper’, ricordiamo, risultano soggetti a regolamenti rigorosi, e in caso di violazioni, possono essere colpiti da multe pesanti e, in casi gravi e ricorrenti, esclusi dal poter continuare le proprie operazioni nel territorio europeo.

Il caso

Bytedance ha difeso la sua posizione affermando che l’implementazione immediata della decisione della Commissione potrebbe comportare la divulgazione di informazioni altamente strategiche riguardanti le pratiche di profilazione degli utenti di TikTok. Queste informazioni, altrimenti mantenute riservate, sono considerate un elemento chiave del successo di TikTok nel mercato digitale.

In particolare, Bytedance ha evidenziato il rischio di perdita di vantaggio competitivo: questo accesso privilegiato potrebbe consentire ai rivali di adattare le proprie strategie in modo mirato, mettendo TikTok in una posizione di svantaggio sul mercato digitale.

La società sostiene infatti che la protezione di queste informazioni sensibili è cruciale per garantire una concorrenza leale e mantenere la sua posizione di rilievo nel panorama dei servizi digitali.

TikTok nel mirino del tribunale UE: va tassato come “gigante del web”

La richiesta di Bytedance di sospendere la decisione risulta respinta in quanto la Corte, guidata dal presidente, ha ritenuto che l’azienda non abbia dimostrato un livello sufficiente di urgenza che giustifichi l’adozione di misure provvisorie per evitare danni gravi e irreparabili.

Il presidente del Tribunale ha sottolineato che la dimostrazione dell’urgenza è un elemento essenziale quando si richiede la sospensione di una decisione. La Corte ha specificato che sospendere la decisione contestata non era necessario fino a quando le procedure sulla sostanza del caso non fossero concluse.

Pertanto, la Corte ha deciso di non accogliere la richiesta di misure provvisorie da parte di Bytedance.

Si fa comunque presente che la decisione odierna, come si legge nella nota diffusa dalla Corte di giustizia Ue, si riferisce alla sola richiesta di intervento urgente e non pregiudica l’esito finale del procedimento avviato con la presentazione del ricorso.

È importante notare infatti che la Corte emetterà una sentenza definitiva sulla materia del caso in una data successiva. Nel frattempo eventuali ricorsi contro la decisione del presidente del Tribunale possono essere presentati entro due mesi e dieci giorni dalla notifica della decisione.

Il testo della decisione

Qui il documento completo (in lingua inglese).

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it