decreto-piccole-medie-imprese-crisiIl Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un decreto legge volto a fornire sostegno alle piccole e medie imprese in crisi e coinvolte nell’indotto di aziende di carattere strategico attualmente in stato di insolvenza e ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.


L’obiettivo principale di queste disposizioni urgenti è facilitare l’accesso delle PMI alla liquidità, affrontando le difficoltà di credito causate dall’aggravamento delle posizioni debitorie delle grandi imprese coinvolte.

In particolare, le imprese che forniscono beni e servizi a queste aziende strategiche avranno a disposizione una garanzia gratuita del Fondo introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale garanzia sarà concessa fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta e fino al 90% nel caso di riassicurazione del primo livello.

Ecco cosa prevede il decreto per accedere alle misure previste per le piccole e medie imprese in crisi

Per accedere a queste misure, le imprese dovranno dimostrare di aver generato almeno il 70% del loro fatturato nei confronti del committente coinvolto nelle procedure negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta.

Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto, mirato a ridurre il tasso di interesse. Questo contributo, conforme alle norme europee sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”), corrisponderà alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso contrattuale e quelli calcolati al 50% del contrattuale durante l’intera durata dell’operazione.

I crediti vantati dalle imprese nei confronti delle aziende coinvolte nella procedura di amministrazione straordinaria sono considerati prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del codice della crisi e dell’insolvenza, se riferiti a prestazioni di beni e servizi essenziali per la funzionalità produttiva degli impianti.

Sostegno ai lavoratori subordinati delle imprese coinvolte

Parallelamente, ai lavoratori subordinati delle imprese coinvolte, che siano sospese o riducano l’attività a causa delle azioni delle grandi imprese strategiche, è riconosciuta un’integrazione al reddito da parte dell’INPS per il 2024.

Tale integrazione, con contribuzione figurativa, sarà paragonabile a quella prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo massimo di sei settimane. Il legame causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale predominante esercitato dall’impresa committente.

Al fine di garantire la continuità aziendale e la sicurezza nei luoghi di lavoro, verranno definite modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa tramite un accordo quadro tra le associazioni datoriali e sindacali, da stipulare presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Tali integrazioni sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale e saranno erogate direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga, con il rimborso dell’importo da parte dell’INPS. In alternativa, i datori di lavoro potranno richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it