bis-accertamenti-enti-localiAll’interno della riforma che porta modifiche allo statuto dei diritti del contribuente troviamo un’interessante norma: vige il divieto di “bis” per gli accertamenti, che possono essere emanati una volta sola, anche negli atti emanati dagli enti locali.


Il 18 gennaio 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023, decreto attuativo che riscrive le regole dello Statuto del contribuente e introduce significative modifiche al procedimento tributario.

Il decreto legislativo, noto come “Statuto dei diritti del contribuente“, ha introdotto diverse disposizioni, tra cui l’obbligo del contraddittorio per gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria. Tale obbligo, a rischio di annullabilità, richiede un contraddittorio informato ed effettivo. Inoltre, il decreto specifica che regioni ed enti locali, nell’organizzare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori ai principi fondamentali, ma hanno la possibilità di prevedere livelli ulteriori di tutela.

Una delle novità più rilevanti, tra le altre, è l’estensione del divieto di ne bis in idem anche agli atti degli enti locali: scopriamo in breve cosa cambia.

La normativa si colloca nel dibattito classico del diritto tributario riguardo alla questione se l’avviso di accertamento debba essere:

  • uno ed unico per ciascun periodo d’imposta (il “principio di unicità”)
  • e debba avere come oggetto la totalità del presupposto realizzato dal contribuente (il “principio di globalità”).

Che cosa significa “ne bis ne idem”?

Il Decreto legislativo rafforza il “Divieto di bis in idem nel procedimento tributario“: la locuzione “ne bis ne idem”, che deriva direttamente dal latino,  indica chiaramente il diritto del contribuente di essere oggetto di un’azione accertativa da parte dell’amministrazione finanziaria solo una volta per ogni periodo di imposta.

L’essenza del principio del stabilisce che, per ogni possibile violazione, la persona ha il diritto di essere coinvolta in una sola procedura e quindi deve difendersi solo una volta. Nello specifico valgono tre condizioni fondamentali, per cui l’azione deve svolgersi:

  • una sola volta
  • per ogni tributo
  • per ogni periodo d’imposta.

Divieto di “bis” negli accertamenti anche negli atti degli enti locali

E al comma 3-bis dell’art.1, riscritto dal nuovo decreto attuativo appena entrato in vigore, indica che  la norma, già in vigore per le amministrazioni statali, risulta ampliata anche agli enti locali, che devono adeguare i propri ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano devono adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, rispettando i rispettivi statuti e le norme di attuazione.

In questo contesto il nuovo comma 3-ter inserito all’art. 1 dello Statuto pone a regioni ed enti locali, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di loro competenza, il divieto di stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dai principi richiamati al comma 3-bis, potendo tuttavia prevedere livelli ulteriori di tutela.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it