bozza ddl beneficenzaDopo il caso Ferragni, è arrivata la bozza per il Ddl beneficenza con nuove sanzioni: si passa dalle multe alla sospensione dell’attività commerciale.


L’affaire Chiara Ferragni, che ha interessato l’influencer riguardo la falsa beneficenza legata a diversi prodotti da lei commercializzati (il pandoro, le uova di Pasqua e le bambole Trudy), ha spinto il Governo a regolarizzare il tema.

Al prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per giovedì 25 gennaio, arriverà una nuova norma sulle attività commerciali a scopo benefico.

Ad annunciarlo è stata la stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una recente intervista.

Vediamo cosa dice la bozza.

Bozza Ddl beneficenza: ecco le nuove norme

Secondo la premier Meloni, il caso dell’influencer Chiara Ferragni ha fatto “emergere un buco in termini di trasparenza, nella normativa delle attività commerciali, che hanno anche uno scopo benefico”.

Nella bozza del nuovo decreto legge, s’impone che sulla confezione dei prodotti commerciali venduti con scopo benefico, bisognerà specificare

  • Il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza;
  • Le finalità a cui sono destinati i proventi;
  • L’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato. Oppure, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza, per ogni unità di prodotto.

La parte che non andrà in beneficenza dovrà rendicontata nel dettaglio.

Prima della messa in commercio dei prodotti, bisognerà indicare all’Autorità garante delle della concorrenza e del mercato quelle informazioni obbligatorie, nonché il termine entro cui sarà versato l’importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi da quella scadenza, il produttore dovrà comunicare all’Autorità il versamento.

In caso di illeciti, si parte da una sanzione tra i 5mila e i 50mila euro, sia per il produttore che per l’influencer. L’Antitrust, inoltre, provvederà a darne notizia, passando anche dai media.
Come specificato, infatti:

“L’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista”.

Mentre, in caso di reiterazione della violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo variabile tra un mese e un anno.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it