tracciabilita-flussi-finanziarOggi faremo chiarezza e forniremo alcune indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto, mediante un recap completo messo a disposizione dall’Avvocato Luigi Fadda.


La legge n. 136 del 13 agosto 2010 prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. Agli artt. 3 e 6 della citata legge è  disciplinato lo strumento della tracciabilità.

Per questo motivo è importante definire e comprendere bene quali siano gli obblighi e gli adempimenti da seguire: la tabella completa disponibile in questo articolo sarà senz’altro utile a capirne meglio i principi generali e la loro applicazione concreta.

Cosa si intende per tracciabilità dei flussi finanziari

In linea generale, la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire  infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità  organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l’altro, la legge  prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex  post.

Dunque, la legge non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di  stabilire un meccanismo che consenta di seguire il flusso finanziario al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un  contratto di appalto, onde evitare, mediante un meccanismo di  trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia  nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità  organizzata.

Chi è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari

In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e  che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz’altro  tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del  Codice, individuati all’articolo 1, lettere da a) a i) dell’allegato I.1 al Codice, ossia: _____

La legge n. 136/2010 dispone, all’articolo 3, che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari  si applica:

agli appaltatori ///
ai subappaltatori ///
ai subcontraenti della filiera delle imprese L’art.  6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 chiarisce che l’espressione “filiera delle imprese” deve  intendersi riferita ai subappalti nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del  contratto
ai concessionari di finanziamenti pubblici interessati ai lavori, ai  servizi e alle forniture pubblici Nel caso di agevolazioni o di finanziamenti erogati da un soggetto pubblico – comunitario,  nazionale o regionale – a sostegno dell’attività d’impresa (ad esempio, i contributi erogati alle  imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ai sensi della legge 19  dicembre 1992, n. 488), mancando la riconducibilità alla prestazione di forniture, servizi o lavori  pubblici strettamente intesi, si propende per l’esclusione delle predette fattispecie dall’ambito  di applicazione della disciplina sulla tracciabilità, atteso che l’art. 3 della legge n. 136/2010  richiede espressamente una correlazione con l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture.

La normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano  erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento  di una procedura di gara.

Ai fini dell’assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità non assumono rilevanza:

  • né la  forma giuridica assunta (ad esempio, società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico,  imprenditori individuali, professionisti)
  • né il tipo di attività svolta dagli operatori economici.

L’attuazione della tracciabilità dei flussi finanziari

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti.

Il conto dedicato

La disciplina prescrive l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non  esclusiva.

I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore e quelli effettuati  dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale.

Su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).

Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, esso può essere  utilizzato promiscuamente per più commesse, purché, secondo quanto disposto dall’art. 6  comma 4 del d.l. n. 187/2010, per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al  comma 7 dell’art. 3 della legge n. 136/2010. Inoltre, sui medesimi conti possono essere effettuati  movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

È, altresì, ammesso:

  • dedicare più conti alla medesima commessa
  • dedicare un unico conto a più commesse
  • indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente  previste.

Sono assimilati  ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di  pagamento autorizzati di cui all’art. 114 sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); si fa riferimento in particolare ai conti di  pagamento che possono essere accesi presso istituti di pagamento e, ai sensi del decreto  legislativo n. 45/2012, presso istituti di moneta elettronica.

Inoltre, si ritiene che gli istituti  bancari possano ricevere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni su conti interni purché muniti di IBAN ed a condizione che i pagamenti medesimi siano in ogni caso disposti con  l’indicazione del CIG.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima  stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola  volta, valevole per tutti i rapporti contrattuali, senza necessità  di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

La piena tracciabilità dei movimenti finanziari

Inoltre, è previsto che effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche  avvenga esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di  pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il requisito della piena tracciabilità sussiste:

MODALITA’ NOTE
per i trasferimenti effettuati tramite bonifico bancario o postale difatti, le relative procedure di pagamento contemplano, infatti, la  possibilità di inserire CIG/CUP nella disposizione di pagamento
gli altri servizi di trasferimento di fondi purchè aventi le caratteristiche del  bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi dalle banche e dalle Poste (istituti di  pagamento e, in prospettiva, istituti di moneta elettronica). Tra gli altri  strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità si possono annoverare, ad esempio, le c.d. Ri.Ba.  (Ricevute Bancarie Elettroniche), prevalentemente usate tra imprese per la riscossione di crediti  commerciali.
i servizi di addebito diretto riconducibili al servizio paneuropeo  del SEPA direct debit (SDD) sviluppato dallo European Payment Council. Il SDD consente di  effettuare incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di  tipo ripetitivo e con scadenza predeterminate e presuppone una pre-autorizzazione all’addebito  in conto da parte del debitore. I flussi informativi prevedono un campo libero facoltativo dove  devono essere ospitati il CIG e il CUP al fine di consentire il rispetto del requisito della piena  tracciabilità.

Indicazione di CIG e CUP

E’ prevista, infine, l’indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione:

  • del codice identificativo  di gara (CIG)
  • e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice  unico di progetto (CUP)

La tracciabilità attenuata

Il comma 2

Il citato art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

  • stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
  • manodopera (emolumenti a operai)
  • spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto)
  • provvista di immobilizzazioni tecniche
  • consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Con riferimento a tali pagamenti Anac ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.

I pagamenti di cui al comma 2 dell’art. 3:

  • devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato
  • possono essere anche con «strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena  tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto», essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo
  • possono contemplare l’utilizzo delle carte di pagamento emesse a valere su un conto dedicato
  • possono contemplare l’utilizzo di assegni bancari e postali  purché: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente  (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che  sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

Il comma 3

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti  diversi dal bonifico i pagamenti per:

  • imposte e tasse
  • contributi INPS, INAIL, Cassa Edile
  • assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa
  • gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.). Al riguardo, Anac ritiene  che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo  esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del SDD senza indicare i codici CIG nel singolo  pagamento (ma soltanto nella delega a monte).

Tali pagamenti:

  • devono essere obbligatoriamente documentati e tracciati (cfr. art. 6, comma  5, del d.l. n. 187/2010)
  • non richiedono l’indicazione del CIG/CUP.

Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

All’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 è stabilito che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi  di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

  • gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati
  • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l’indicazione di  un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere
  • ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione:

  • in caso di persone giuridiche, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura
  • deve essere effettuataentro sette giorni dall’accensione del conto corrente  ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni  finanziarie relative ad una commessa pubblica

Come già anticipato, per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante  (presenti e futuri), l’appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti correnti dedicati,  senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa.

Scarica il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari

Quali conseguenze comporta la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L’omessa, tardiva o  incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al paragrafo precedente comporta,  a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

La trasmissione di copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole  contrattuali, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di  tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle  forniture.

La comunicazione può anche avvenire:

  • per estratto mediante l’invio della singola  clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione;
  • oppure mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Quando prendere il cig

Fattispecie Obbligo CIG Note
Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture SI le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia  stipulato un contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico,  indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento e a prescindere dal valore, che può essere anche modico.
Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi SI
(vedi Note)
Il riferimento è ai soli contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui agli articoli 56 e 141 e ss., dello stesso

PUNTUALIZZAZIONI
NO: contratti di lavoro ex art. 56, comma 1, lett. m), del Codice
SI: servizi di collocamento e  reperimento di personale
NO: convenzioni in materia di difesa, protezione civile e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da  organizzazioni di cui all’art. 56, comma 1, lett. n) del Codice, nel caso in cui questi rivestano carattere non oneroso
SI: servizi connessi a campagne politiche (codici CPV  79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6) ove coperti da finanziamento pubblico.
NO: contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali ex art. 56, comma 1, lett. i), Codice
NO: Contratti nel settore dell’acqua e dell’energia di cui agli  articoli 147, comma 2 e 148, comma 6, del Codice
SI: Per tutte le altre fattispecie ricomprese nell’alveo dell’art. 56 del Codice, in quanto comportano  un esborso di risorse pubbliche

Contratti nei settori speciali SI Sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle  imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 2014/25/UE e dal  Codice, Libro III, Parte I
TUTTAVIA
sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività.
Concessioni di lavori e servizi SI – ciò vale anche per le concessioni che non prevedono pagamenti diretti effettuati dall’ente  pubblico concedente in favore del concessionario
– per le concessioni di lavori pubblici, la tracciabilità si applica  anche agli affidamenti di lavori alle imprese collegate, nonché agli affidamenti effettuati dal  concessionario, tramite gara
– Anac puntualizza che  la tracciabilità si applica, quindi, anche agli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, indipendentemente dalla procedura di affidamento adottata
– Anac ribadisce che non rileva né l’importo del contratto né la procedura di affidamento utilizzata.
Concessioni di beni NO Esse hanno infatti ad oggetto il godimento  di un bene pubblico dietro corrispettivo.
TUTTAVIA, nel caso in cui l’oggetto della concessione sia  rappresentato non dal bene in sé considerato, bensì dal bene in quanto idoneo ad apprestare un  servizio reso al pubblico, si configura una concessione di servizi alla quale si  applica anche la disciplina sulla tracciabilità
Contratti di partenariato pubblico privato SI soggiace agli obblighi di tracciabilità anche la procedura di selezione del socio privato di una  società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi al socio stesso (cd. socio  operativo): conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all’Autorità
Contratti di subappalto,subfornitura e subcontratti SI ///
Affidamenti diretti SI ///
Contratti affidati a contraente generale SI ///
Lavori pubblici a titolo opere di urbanizzazione a scomputo (art. 16, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) SI ///
Rapporti tra pubbliche amministrazioni NO È escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle  amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la  copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi  ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato.
Affidamenti in house NO Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche  amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo  analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) risultando non integrati gli  elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà
Soggetto in house che affida a sua volta a terzi SI Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la  stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di SA
Amministrazione diretta NO
(vedi Note)
Tuttavia, laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti  o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi,  occorre acquisire il CIG. .
Contratti di sponsorizzazione ex articolo 134 del Codice vedi Note Distinguiamo 2 ipotesi:
NO: Sponsorizzazione pura (sponsor si impegna nei confronti della SA al riconoscimento di  un contributo economico in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari e non anche  allo svolgimento di altre attività)
SI: Sponsorizzazione tecnica (acquisizione o realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello  sponsor)
Appalti di servizi aggiudicati da una SA a un ente che sia una SA o a un’associazione di SS.AA. in base a un diritto esclusivo NO
(vedi Note)
Sono esclusi gli appalti di cui al primo comma dell’art. 56, comma 1, lett. a) del Codice in quanto contenuti in un perimetro  pubblico
TUTTAVIA
– nel caso in cui la stazione appaltante affidataria abbia intenzione di affidare a terzi  parte delle prestazioni, si dovrà procedere all’acquisizione del CIG
–  parimenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da  un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia  amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in condizioni di concorrenza con operatori di mercato
Contratti finalizzati  all’acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’operatore economico NO Non sono sottoposti alla normativa di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 i contratti finalizzati  all’acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’operatore economico, qualora  i medesimi contratti precedano l’affidamento della commessa pubblica e prescindano da  quest’ultima
Contratti con operatori non stabiliti in Italia SI Peraltro, evidenzia Anac, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza  del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l’operatore  economico straniero non stabilito in Italia possa, di fatto, essere assoggettato alle sanzioni  stabilite dall’art. 6 della legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza,  valere solo sul piano contrattuale, ad esempio inserendo apposite previsioni nei protocolli di  legalità o patti di integrità.
Contratti stipulati da un operatore italiano con una SA estera NO ///
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 68 Codice) SI Ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi ex l. n. 136/2010; pertanto, la mandataria è tenuta a  rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono,  altresì, essere inserite nel contratto di mandato.
Consorzi SI Ci si riferisce:
– ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.  65 comma 2, lett. f), del Codice
– ai consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti
– al consorzio che indichi le imprese esecutrici: queste ultime dovranno avere  un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della SA, effettuerà a sua volta il pagamento.
Imprese Riunite SI ///
Servizi bancari e finanziari SI ///
Contratti di mutuo Tracciabilità attenuata Anac ritiene ammissibile assoggettare il rimborso delle rate al regime di tracciabilità attenuata; ciò con utilizzabilità del RID, a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega all’accredito in conto
Servizio di tesoreria degli enti locali SI ///
Servizi legali di cui all’Allegato XIV SI ///
Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto SI Anac puntualizza che il CIG potrà essere riprodotto sul  frontespizio del buono pasto in modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale e il flusso finanziario; non sarà quindi necessario inserire i singoli CIG  nelle fatture
Carte di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gamma circoscritta di  beni o servizi
(es. carte carburante)
Tracciabilità attenuata L’utilizzo di queste carte di pagamento è consentito in regime di tracciabilità  attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle  carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al  suddetto CIG.
Servizi sanitari e sociali vedi Note SI: affidamenti di servizi sociali ai sensi del Codice e, in particolare, dell’articolo 128 e degli articoli  61 e 129 (affidamenti riservati)
SI: istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore (fonte Decreto Min. Lavoro n. 72/2021)
SI: prestazioni erogate in regime di accreditamento e collocamento dei minori, dei disabili e degli anziani in comunità/centri. Tuttavia la SA potrà acquisire il CIG anche solo in occasione della sottoscrizione della convenzione con  l’operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione  della convenzione
Contributi a soggetti indigenti o in stato di bisogno NO ///
Contributi a ETS NO a condizione, però, che il finanziamento sia finalizzato a  sostenere l’Ente nello svolgimento della propria attività istituzionale, con mantenimento, in capo  allo stesso, di autonomia decisionale e organizzativa sul concreto impiego delle risorse ricevute
Corrispettivi/Rimborsi ETS SI nel caso in cui il finanziamento sia erogato a titolo di corrispettivo o di rimborso spese per lo  svolgimento di specifici servizi nell’ambito di progetti o attività regolati da apposite convenzioni
Risarcimenti e indennizzi  vedi Note NO: I risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti  danneggiati dalle SA assicurate
NO: liquidazioni dei sinistri alle stazioni appaltanti
NO: indennità, indennizzi e risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti  aggiudicatori
Cauzioni NO Possono essere eseguiti con strumenti  diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni  stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l’onere  di conservare idonea documentazione probatoria.
Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio  vedi Note SI: contratti stipulati dalle SA con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la  prestazione dei servizi offerti
NO: fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle SA
TRACC. ATTENUATA: quandole agenzie di viaggio, quando rendono i  loro servizi in favore di imprese appaltatrici
Contratti nel settore assicurativo   SI Anac ritiene che sia consentito all’intermediario d’incassare i premi per il tramite  del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” , senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato
Contratti di associazione NO  Il riferimento è al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti
Contratti dell’autorità giudiziaria NO Difatti, in questo caso l’’autorità giudiziaria l’AG non seleziona un contraente sulla base di un mero parametro economico,  ma nomina i soggetti ritenuti idonei al perseguimento delle finalità processuali o investigative
TUTTAVIA
le regole della tracciabilità tornano ad essere pienamente  applicabili in tutti i casi in cui possa configurarsi un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto, ai sensi del Codice (es. noleggio degli apparati di intercettazione)

Fonte: articolo dell'Avv. Luigi Fadda, Segretario Generale di Enti Locali