Oggi faremo chiarezza e forniremo alcune indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto, mediante un recap completo messo a disposizione dall’Avvocato Luigi Fadda.
La legge n. 136 del 13 agosto 2010 prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. Agli artt. 3 e 6 della citata legge è disciplinato lo strumento della tracciabilità.
Per questo motivo è importante definire e comprendere bene quali siano gli obblighi e gli adempimenti da seguire: la tabella completa disponibile in questo articolo sarà senz’altro utile a capirne meglio i principi generali e la loro applicazione concreta.
- Cosa si intende per tracciabilità dei flussi finanziari
- Chi è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari
- L’attuazione della tracciabilità dei flussi finanziari
- La tracciabilità attenuata
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Quali conseguenze comporta la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- La trasmissione di copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti
- Quando prendere il cig
Cosa si intende per tracciabilità dei flussi finanziari
In linea generale, la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l’altro, la legge prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.
Dunque, la legge non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta di seguire il flusso finanziario al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.
Chi è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari
In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz’altro tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice, individuati all’articolo 1, lettere da a) a i) dell’allegato I.1 al Codice, ossia: _____
La legge n. 136/2010 dispone, all’articolo 3, che la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica:
agli appaltatori | /// |
ai subappaltatori | /// |
ai subcontraenti della filiera delle imprese | L’art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 chiarisce che l’espressione “filiera delle imprese” deve intendersi riferita ai subappalti nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto |
ai concessionari di finanziamenti pubblici interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici | Nel caso di agevolazioni o di finanziamenti erogati da un soggetto pubblico – comunitario, nazionale o regionale – a sostegno dell’attività d’impresa (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488), mancando la riconducibilità alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi, si propende per l’esclusione delle predette fattispecie dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità, atteso che l’art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente una correlazione con l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. |
La normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.
Ai fini dell’assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità non assumono rilevanza:
- né la forma giuridica assunta (ad esempio, società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti)
- né il tipo di attività svolta dagli operatori economici.
L’attuazione della tracciabilità dei flussi finanziari
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti.
Il conto dedicato
La disciplina prescrive l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.
I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore e quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale.
Su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi).
Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, esso può essere utilizzato promiscuamente per più commesse, purché, secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 4 del d.l. n. 187/2010, per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell’art. 3 della legge n. 136/2010. Inoltre, sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
È, altresì, ammesso:
- dedicare più conti alla medesima commessa
- dedicare un unico conto a più commesse
- indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.
Sono assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114 sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); si fa riferimento in particolare ai conti di pagamento che possono essere accesi presso istituti di pagamento e, ai sensi del decreto legislativo n. 45/2012, presso istituti di moneta elettronica.
Inoltre, si ritiene che gli istituti bancari possano ricevere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni su conti interni purché muniti di IBAN ed a condizione che i pagamenti medesimi siano in ogni caso disposti con l’indicazione del CIG.
Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta, valevole per tutti i rapporti contrattuali, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
La piena tracciabilità dei movimenti finanziari
Inoltre, è previsto che effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche avvenga esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il requisito della piena tracciabilità sussiste:
MODALITA’ | NOTE |
---|---|
per i trasferimenti effettuati tramite bonifico bancario o postale | difatti, le relative procedure di pagamento contemplano, infatti, la possibilità di inserire CIG/CUP nella disposizione di pagamento |
gli altri servizi di trasferimento di fondi | purchè aventi le caratteristiche del bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi dalle banche e dalle Poste (istituti di pagamento e, in prospettiva, istituti di moneta elettronica). Tra gli altri strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità si possono annoverare, ad esempio, le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche), prevalentemente usate tra imprese per la riscossione di crediti commerciali. |
i servizi di addebito diretto | riconducibili al servizio paneuropeo del SEPA direct debit (SDD) sviluppato dallo European Payment Council. Il SDD consente di effettuare incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminate e presuppone una pre-autorizzazione all’addebito in conto da parte del debitore. I flussi informativi prevedono un campo libero facoltativo dove devono essere ospitati il CIG e il CUP al fine di consentire il rispetto del requisito della piena tracciabilità. |
Indicazione di CIG e CUP
E’ prevista, infine, l’indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione:
- del codice identificativo di gara (CIG)
- e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP)
La tracciabilità attenuata
Il comma 2
Il citato art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
- manodopera (emolumenti a operai)
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto)
- provvista di immobilizzazioni tecniche
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
Con riferimento a tali pagamenti Anac ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.
I pagamenti di cui al comma 2 dell’art. 3:
- devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato
- possono essere anche con «strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto», essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo
- possono contemplare l’utilizzo delle carte di pagamento emesse a valere su un conto dedicato
- possono contemplare l’utilizzo di assegni bancari e postali purché: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).
Il comma 3
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:
- imposte e tasse
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile
- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.). Al riguardo, Anac ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del SDD senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte).
Tali pagamenti:
- devono essere obbligatoriamente documentati e tracciati (cfr. art. 6, comma 5, del d.l. n. 187/2010)
- non richiedono l’indicazione del CIG/CUP.
Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
All’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 è stabilito che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l’indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione:
- in caso di persone giuridiche, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura
- deve essere effettuataentro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
Come già anticipato, per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), l’appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa.
Scarica il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari
Quali conseguenze comporta la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al paragrafo precedente comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).
La trasmissione di copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.
La comunicazione può anche avvenire:
- per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione;
- oppure mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.
Quando prendere il cig
Fattispecie | Obbligo CIG | Note |
---|---|---|
Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture | SI | le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d’appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento e a prescindere dal valore, che può essere anche modico. |
Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi | SI (vedi Note) |
Il riferimento è ai soli contratti di appalto di lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui agli articoli 56 e 141 e ss., dello stesso
PUNTUALIZZAZIONI |
Contratti nei settori speciali | SI | Sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 2014/25/UE e dal Codice, Libro III, Parte I TUTTAVIA sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività. |
Concessioni di lavori e servizi | SI | – ciò vale anche per le concessioni che non prevedono pagamenti diretti effettuati dall’ente pubblico concedente in favore del concessionario – per le concessioni di lavori pubblici, la tracciabilità si applica anche agli affidamenti di lavori alle imprese collegate, nonché agli affidamenti effettuati dal concessionario, tramite gara – Anac puntualizza che la tracciabilità si applica, quindi, anche agli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, indipendentemente dalla procedura di affidamento adottata – Anac ribadisce che non rileva né l’importo del contratto né la procedura di affidamento utilizzata. |
Concessioni di beni | NO | Esse hanno infatti ad oggetto il godimento di un bene pubblico dietro corrispettivo. TUTTAVIA, nel caso in cui l’oggetto della concessione sia rappresentato non dal bene in sé considerato, bensì dal bene in quanto idoneo ad apprestare un servizio reso al pubblico, si configura una concessione di servizi alla quale si applica anche la disciplina sulla tracciabilità |
Contratti di partenariato pubblico privato | SI | soggiace agli obblighi di tracciabilità anche la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi al socio stesso (cd. socio operativo): conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all’Autorità |
Contratti di subappalto,subfornitura e subcontratti | SI | /// |
Affidamenti diretti | SI | /// |
Contratti affidati a contraente generale | SI | /// |
Lavori pubblici a titolo opere di urbanizzazione a scomputo (art. 16, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) | SI | /// |
Rapporti tra pubbliche amministrazioni | NO | È escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. |
Affidamenti in house | NO | Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà |
Soggetto in house che affida a sua volta a terzi | SI | Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di SA |
Amministrazione diretta | NO (vedi Note) |
Tuttavia, laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il CIG. . |
Contratti di sponsorizzazione ex articolo 134 del Codice | vedi Note | Distinguiamo 2 ipotesi: NO: Sponsorizzazione pura (sponsor si impegna nei confronti della SA al riconoscimento di un contributo economico in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari e non anche allo svolgimento di altre attività) SI: Sponsorizzazione tecnica (acquisizione o realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor) |
Appalti di servizi aggiudicati da una SA a un ente che sia una SA o a un’associazione di SS.AA. in base a un diritto esclusivo | NO (vedi Note) |
Sono esclusi gli appalti di cui al primo comma dell’art. 56, comma 1, lett. a) del Codice in quanto contenuti in un perimetro pubblico TUTTAVIA – nel caso in cui la stazione appaltante affidataria abbia intenzione di affidare a terzi parte delle prestazioni, si dovrà procedere all’acquisizione del CIG – parimenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in condizioni di concorrenza con operatori di mercato |
Contratti finalizzati all’acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’operatore economico | NO | Non sono sottoposti alla normativa di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 i contratti finalizzati all’acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’operatore economico, qualora i medesimi contratti precedano l’affidamento della commessa pubblica e prescindano da quest’ultima |
Contratti con operatori non stabiliti in Italia | SI | Peraltro, evidenzia Anac, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l’operatore economico straniero non stabilito in Italia possa, di fatto, essere assoggettato alle sanzioni stabilite dall’art. 6 della legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza, valere solo sul piano contrattuale, ad esempio inserendo apposite previsioni nei protocolli di legalità o patti di integrità. |
Contratti stipulati da un operatore italiano con una SA estera | NO | /// |
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 68 Codice) | SI | Ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi ex l. n. 136/2010; pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. |
Consorzi | SI | Ci si riferisce: – ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 65 comma 2, lett. f), del Codice – ai consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti – al consorzio che indichi le imprese esecutrici: queste ultime dovranno avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della SA, effettuerà a sua volta il pagamento. |
Imprese Riunite | SI | /// |
Servizi bancari e finanziari | SI | /// |
Contratti di mutuo | Tracciabilità attenuata | Anac ritiene ammissibile assoggettare il rimborso delle rate al regime di tracciabilità attenuata; ciò con utilizzabilità del RID, a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega all’accredito in conto |
Servizio di tesoreria degli enti locali | SI | /// |
Servizi legali di cui all’Allegato XIV | SI | /// |
Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto | SI | Anac puntualizza che il CIG potrà essere riprodotto sul frontespizio del buono pasto in modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale e il flusso finanziario; non sarà quindi necessario inserire i singoli CIG nelle fatture |
Carte di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi (es. carte carburante) |
Tracciabilità attenuata | L’utilizzo di queste carte di pagamento è consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG. |
Servizi sanitari e sociali | vedi Note | SI: affidamenti di servizi sociali ai sensi del Codice e, in particolare, dell’articolo 128 e degli articoli 61 e 129 (affidamenti riservati) SI: istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore (fonte Decreto Min. Lavoro n. 72/2021) SI: prestazioni erogate in regime di accreditamento e collocamento dei minori, dei disabili e degli anziani in comunità/centri. Tuttavia la SA potrà acquisire il CIG anche solo in occasione della sottoscrizione della convenzione con l’operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione |
Contributi a soggetti indigenti o in stato di bisogno | NO | /// |
Contributi a ETS | NO | a condizione, però, che il finanziamento sia finalizzato a sostenere l’Ente nello svolgimento della propria attività istituzionale, con mantenimento, in capo allo stesso, di autonomia decisionale e organizzativa sul concreto impiego delle risorse ricevute |
Corrispettivi/Rimborsi ETS | SI | nel caso in cui il finanziamento sia erogato a titolo di corrispettivo o di rimborso spese per lo svolgimento di specifici servizi nell’ambito di progetti o attività regolati da apposite convenzioni |
Risarcimenti e indennizzi | vedi Note | NO: I risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle SA assicurate NO: liquidazioni dei sinistri alle stazioni appaltanti NO: indennità, indennizzi e risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori |
Cauzioni | NO | Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l’onere di conservare idonea documentazione probatoria. |
Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio | vedi Note | SI: contratti stipulati dalle SA con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei servizi offerti NO: fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle SA TRACC. ATTENUATA: quandole agenzie di viaggio, quando rendono i loro servizi in favore di imprese appaltatrici |
Contratti nel settore assicurativo | SI | Anac ritiene che sia consentito all’intermediario d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” , senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato |
Contratti di associazione | NO | Il riferimento è al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti |
Contratti dell’autorità giudiziaria | NO | Difatti, in questo caso l’’autorità giudiziaria l’AG non seleziona un contraente sulla base di un mero parametro economico, ma nomina i soggetti ritenuti idonei al perseguimento delle finalità processuali o investigative TUTTAVIA le regole della tracciabilità tornano ad essere pienamente applicabili in tutti i casi in cui possa configurarsi un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto, ai sensi del Codice (es. noleggio degli apparati di intercettazione) |
Fonte: articolo dell'Avv. Luigi Fadda, Segretario Generale di Enti Locali