annullamento-atti-gara-trattamento-rifiuti-anacL’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), tramite la delibera 1/2024, ha fornito indicazioni puntuali sull’annullamento degli atti di gara per il servizio e il successivo trattamento dei rifiuti.


Nel caso in esame l’Autorità invita alla revoca degli atti di gara concernenti il servizio di trattamento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense. Questa decisione si basa su un’istruttoria avviata in risposta a un esposto presentato da un operatore economico e ha evidenziato l’illegittimità del disciplinare di gara, in particolare per quanto riguarda il requisito di distanza massima di 10 chilometri da parte dell’impianto rispetto alla sede operativa.

L’ANAC ha ordinato “l’annullamento di tutti gli atti di gara, compresi i provvedimenti di aggiudicazione”, rilevando vizi che gravano sul disciplinare. In particolare, la clausola territoriale del disciplinare, che richiede la disponibilità dell’impianto entro un raggio di 10 km dalla sede operativa, è stata considerata “illegittima e limitativa della concorrenza“.

Annullamento atti di gara per trattamento rifiuti: il parere dell’Anac

L’Autorità in primo luogo ha chiarito che, sulla base dei principi concorrenziali e delle recenti interpretazioni giurisprudenziali, la clausola territoriale dovrebbe essere trattata come un criterio premiale nell’ambito dell’offerta tecnica, non come un requisito di partecipazione. In questo specifico caso, la richiesta di avere l’impianto entro il raggio di 10 km diventa dannosa per la concorrenza, poiché si considera come un elemento premiale e non un requisito essenziale.

Ha anche sollevato criticità riguardo al criterio selettivo del disciplinare, che, nonostante sia basato sul minor prezzo, valorizza anche la distanza del sito di conferimento rispetto a quello operativo. Tale disposizione risulta illegittima, poiché introduce un criterio premiale nella valutazione economica delle offerte, oltre al solo aspetto del prezzo. Questo approccio maschera un ricorso più adeguato al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’Anac ha infine raccomandato una rivalutazione completa della documentazione di gara in vista di una futura procedura, assegnando 20 giorni per adottare misure correttive. In mancanza di azioni adeguate si riserva il diritto di impugnare la documentazione di gara riveduta.

Il testo della delibera dell’Anac

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it