Lo confermerebbe un recentissimo parere dell’ufficio legale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: agli appalti, finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc non si applica l’attuale dinamica di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista nel nuovo codice dei contratti.
La risposta ad un quesito sulla materia arriva tramite il parere numero 2189/2023, che sostiene che le disposizioni degli articoli 62 e 63 del nuovo codice non si applicano a tali tipologie di appalti.
La peculiarità di un quesito presentato all’ufficio legale riguarda un comune non capoluogo (coinvolto nell’appalto) già in possesso della qualificazione prevista dal nuovo codice, mentre la stazione appaltante dell’unione dei comuni non risulta qualificata.
Nel dettaglio del quesito, il comune non capoluogo chiede se l’appalto per aggiudicare il contratto di lavori finanziati dal PNRR, con un importo superiore ai 150 mila euro, debba comunque essere aggiudicato dalla stazione appaltante dell’unione dei comuni, anche se non qualificata.
Qualificazione per gli appalti finanziati dal PNRR: quali regole?
Il MIT, rispondendo al quesito, conferma che, nonostante il comune non capoluogo sia qualificato, e la stazione appaltante dell’unione dei comuni non lo sia, in caso di contratti PNRR/Pnc con importo pari o superiore alle soglie del DL 76/2020, l’aggiudicazione deve essere delegata alla stazione appaltante dell’unione dei comuni, anche se non qualificata secondo le disposizioni del nuovo codice.
La normativa attuale, inoltre, permette al comune non capoluogo di procedere autonomamente solo entro le micro soglie stabilite dall’art. 10, comma 1 del DL 176/2022.
Una nota rilevante è che il “congelamento” delle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti è confermato dal comma 8 dell’articolo 5 del DL 215/2023. Questa disposizione proroga le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1 (e comma 3) del DL 32/2019, convertito con legge 55/2019, fino al 30 giugno 2024, specificamente per gli appalti PNRR/Pnc.
La proroga implica dunque che fino al 30 giugno 2024, i comuni non capoluogo di provincia, intenzionati ad avviare la procedura di affidamento di appalti finanziati, anche solo parzialmente, dal PNRR/Pnc, devono delegare l’aggiudicazione alla stazione appaltante di un ente sovracomunale (unione dei comuni, provincia, città metropolitana o comune capoluogo di provincia), anche se quest’ultima non risulta qualificata.
Il testo del parere del MIT
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it