In un recente approfondimento video il Dottor Simone Chiarelli si occupa di una sentenza della Corte dei Conti che ha per oggetto gli indirizzi di Giunta e gli adempimenti che spettano a Segretario e Responsabile finanziario.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 49 del TUEL (novellato dal DL 174/2012) “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita’ tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita’ contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e’ espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.”
In questo contesto, la Corte dei Conti della Valle d’Aosta ha emesso una sentenza, la numero 10/2023, che mette in luce le conseguenze delle assunzioni effettuate da un ente che non ha rispettato l’articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016. Tale disposizione impone il rispetto dei termini di legge per l’approvazione degli atti di programmazione finanziaria.
La mancanza di adempimento a questa normativa comporta la responsabilità patrimoniale per gli esborsi sostenuti fino al momento in cui l’ente si conforma alle disposizioni normative, rendendo così legittimi gli utilizzi di personale.
La controversia in esame
Nel caso specifico, la sentenza ha condannato il segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario a risarcire il danno erariale. Il segretario comunale aveva affidato i servizi di somministrazione lavoro, mentre il responsabile finanziario aveva apposto il visto di regolarità contabile sugli atti.
L’articolo 9, comma 1-quinquies del Dl 113/2016 stabilisce che in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei bilanci e l’invio dei dati relativi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, non è possibile procedere ad assunzioni di personale. Questo divieto si applica a qualsiasi tipo di contratto, compresi i rapporti di collaborazione e somministrazione, fino a quando l’ente adempie alle proprie obbligazioni.
Il giudizio dei giudici contabili
La Corte dei Conti ha affermato che la violazione di questa prescrizione comporta danno erariale, mettendo in luce il chiaro principio secondo cui le assunzioni effettuate in violazione della normativa causano un danno finanziario.
È interessante notare che, secondo i magistrati, le assunzioni in violazione non generano la nullità dei contratti, ma solo la loro temporanea inefficacia. Una volta adempiuta la normativa, i rapporti lavorativi tornano efficaci senza necessità di ulteriori azioni. Tuttavia, gli esborsi sostenuti durante questa fase di “quiescenza assunzionale” costituiscono chiaramente un danno erariale, in quanto derivano dalla violazione di un precetto legale.
Va segnalato che la normativa successivamente ha previsto alcune deroghe, come la possibilità di procedere alle assunzioni necessarie per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la protezione civile, la polizia locale, l’istruzione pubblica e il settore sociale. Tuttavia, queste deroghe devono essere rigorosamente attuate.
Indirizzi di Giunta e adempimenti per Segretario e Responsabile finanziario
Per un approfondimento della sentenza Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video di approfondimento.
Potete visualizzare il video completo nel player qui di seguito.
Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli