acconto-imu-2022Le categorie fittizie dell’IMU sono al centro di un acceso dibattito tra il Ministero dell’Economia e i Comuni, in attesa di un intervento risolutivo sulla questione.


La sentenza della Corte di Agrigento n. 1383, depositata il 24/10/2023, ha sollevato ulteriori interrogativi, evidenziando divergenze di opinione tra il MEF e gli enti territoriali.

Si tratta di una pronuncia giuridica che, infatti, lascia i contribuenti e gli amministratori locali in attesa di un intervento che possa porre fine alle controversie e garantire una chiara e uniforme applicazione della tassa.

Scopriamone dunque di più.

Cosa si intende con IMU su categorie fittizie?

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è una tassa che grava sui possessori di immobili in Italia. Le “categorie fittizie” si riferiscono a classificazioni specifiche di immobili che sono soggette a questa imposta. Queste categorie sono stabilite dal Catasto edilizio urbano e vengono utilizzate per determinare l’importo dell’IMU da pagare.

Il termine “fittizio” indica che queste categorie non corrispondono direttamente alla destinazione o all’uso effettivo degli immobili, ma sono piuttosto una sorta di classificazione convenzionale utilizzata per scopi fiscali. Ad esempio, potrebbero essere previste categorie specifiche per terreni agricoli, immobili commerciali, aree edificabili, ecc.

La giurisprudenza attuale

La sentenza della Corte di Agrigento ha ribadito che gli immobili iscritti nella categoria catastale F3 sono soggetti all’IMU. Tale pronuncia si basa sull’interpretazione della Cassazione civile, in particolare sulle decisioni nn. 11694/17, 8781/15 e 10082/14.

Secondo la Cassazione, l’IMU attinge direttamente dall’area, affermazione supportata dall’art. 5, c. 6, del dlgs n. 504/1992.

Il ricorso si è inoltre richiamato alla sentenza della Cassazione civile n. 10735/2013, che ha ispirato la risoluzione del MEF n. 8/DF del 2013, specificando che il lastrico solare F5 non è considerato area edificabile durante la costruzione dell’impianto fotovoltaico.

Tuttavia, l’infelice conclusione della risoluzione MEF n. 8/DF ha esteso questa interpretazione a tutte le categorie fittizie, generando ulteriori controversie.

Il MEF ha emesso anche la risoluzione n. 4/DF, affrontando la questione dell’IMU sui “collabenti” F2. Questa risoluzione ha riportato una situazione simile a quella del 2013, con funzionari responsabili dell’imposta chiamati a esprimersi su richieste di chiarimenti, rimborsi ed esenzioni relativi agli F2.

MEF e Comuni in disaccordo

In sintesi questi qui di seguito sono i punti, che riassumiamo sommariamente, in cui il Ministero e gli enti locali si trovano in contrasto.

  1. Categoria catastale F3 e Pagamento dell’IMU
    • Il MEF sembra sostenere l’applicazione dell’IMU agli immobili iscritti nella categoria catastale F3, sulla base della sentenza della Corte di Agrigento n. 1383. La tesi del MEF si appoggia sulla Cassazione civile (nn. 11694/17, 8781/15, 10082/14), che interpreta l’IMU in relazione all’area dell’immobile.
    • D’altra parte, i Comuni potrebbero avere posizioni divergenti o richiedere ulteriori chiarimenti sull’applicazione specifica dell’IMU alla categoria F3, poiché la sentenza di Agrigento solleva domande e potrebbe non essere accettata uniformemente a livello locale.
  2. Risoluzione MEF n. 8/DF del 2013 e Estensione a Tutte le Categorie Fittizie
    • Il testo menziona che la risoluzione del MEF n. 8/DF del 2013 si basa sulla sentenza della Cassazione civile n. 10735/2013, che riguarda il lastrico solare F5 e la sua non considerazione come area edificabile durante la costruzione dell’impianto fotovoltaico.
    • Tuttavia, sembra esserci disaccordo sulla conclusione della risoluzione MEF n. 8/DF, che estende l’interpretazione affermata per il lastrico solare F5 a “tutte le altre categorie fittizie”. Questa estensione potrebbe non essere accettata o condivisa dai Comuni, generando incertezza su come applicare l’IMU ad altre categorie fittizie.
  3. Risoluzione MEF n. 4/DF del 16/11/2023 e Categorie “Collabenti” F2
    • La risoluzione MEF n. 4/DF del 16/11/2023 riguarda l’IMU sui “collabenti” F2. Il testo indica che questa risoluzione ripropone una situazione simile al 2013, con funzionari responsabili dell’imposta chiamati a esprimersi su richieste di chiarimenti, rimborsi ed esenzioni sugli F2.
    • Anche in questo caso, potrebbero sorgere disaccordi tra il MEF e i Comuni sulla corretta interpretazione delle regole e sull’applicazione dell’IMU agli immobili della categoria F2.

Una questione complessa

Le tesi opposte tra il MEF e i Comuni in merito alle categorie fittizie dell’IMU creano incertezza e richiedono un chiarimento definitivo. È evidente che la giurisprudenza, come evidenziato dalla sentenza di Agrigento, potrebbe influenzare il percorso normativo futuro.

Nel frattempo, la situazione rimane aperta, lasciando i contribuenti e gli amministratori locali in attesa di un intervento che possa porre fine alle controversie e garantire una chiara e uniforme applicazione dell’IMU su tutte le categorie fittizie.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it